Cassazione Penale, Sentenza n. 33387/2022 del 09/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna per tentata rapina impropria aggravata sostenendo: (1) errore nella qualificazione giuridica dei fatti — la condotta consisterebbe in un tentato furto e, al più, violenza privata e/o percosse, non in rapina impropria, perché l'abbandono del vestiario indicherebbe una rinuncia e mancanza di continuità tra sottrazione e violenza; (2) vizio di motivazione nella quantificazione della pena in relazione alla recidiva, lamentando incongruenza tra il primo grado (che avrebbe bilanciato aggravante e attenuante) e la decisione di appello che riterrebbe invece decisiva la recidiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure: sulla qualificazione ha richiamato la giurisprudenza che distingue il momento consumativo della rapina impropria dalla sua forma tentata in base al controllo della vittima sulla cosa e all'immediatezza della violenza per assicurarsi l'impunità; sulla pena ha confermato la congruità e coerenza della motivazione dei giudici di merito circa il bilanciamento aggravante/attenuante e l'incidenza della recidiva. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina del tentativo: il reato può essere punito nella forma tentata quando l'agente ha posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il reato ma non lo consuma. Qui è diretto a distinguere tra rapina impropria consumata e tentata.
Codice penale, art. 628, comma secondo e terzo n. 1
Norma sulla rapina e sulle circostanze aggravanti: la giurisprudenza applica questi criteri per qualificare come rapina impropria la condotta in cui, dopo la sottrazione, l'agente usa violenza o minaccia immediatamente per assicurarsi l'impunità o il possesso del bene sottratto.
Codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna alle spese e, in presenza di profili di colpa nell'impugnazione, il versamento di somme alla cassa delle ammende; qui è stato applicato per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 46412 del 16/10/2014 (Ruggiero)
"il delitto di rapina impropria è consumato quando l'avente diritto ha perduto il proprio controllo sulla cosa..."
Fornisce il parametro per distinguere rapina impropria consumata (perdita di controllo della vittima e immediata violenza per impunità) da rapina impropria tentata (la vittima mantiene il controllo). La Corte di merito ha applicato questo principio al caso di specie.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020 (Martinenghi)
Principio secondo cui la Corte di legittimità non sindaca la motivazione dei giudici di merito se essa è complessivamente coerente e non contraddittoria; qui ha giustificato il rifiuto di rimettere in discussione il bilanciamento delle circostanze e la quantificazione della pena.
Massime di principio
- La distinzione tra rapina impropria consumata e tentata dipende dal controllo della vittima sulla cosa e dall'immediatezza della violenza o minaccia: se la vittima ha perso il controllo e l'agente usa subito violenza per assicurarsi l'impunità, si configura la rapina impropria consumata; se la vittima conserva il controllo al momento della reazione, può configurarsi tentativo.
- La mera abbandono di un bene da parte dell'autore non esclude automaticamente la rapina impropria: va valutata la continuità temporale e la funzionalità degli atti di violenza rispetto alla sottrazione (se servono a procurare impunità o mantenere il possesso).
- In sede di impugnazione la Corte di legittimità verifica la correttezza giuridica e la logicità della motivazione, ma non riforma valutazioni di merito coerenti e prive di contraddizioni tra primo e secondo grado.
- La recidiva incide sulla quantificazione della pena e il suo effetto va valutato nel contesto del bilanciamento con eventuali attenuanti; la congruità della pena, se ben motivata congruentemente dai giudici di merito, è difficilmente rimovibile in Cassazione.
- Ricorsi manifestamente infondati possono comportare, oltre al rigetto, l'obbligo di sostenere le spese processuali e il pagamento di somme alla cassa delle ammende quando emergano profili di colpa nell'impugnazione.
- Nella ricostruzione dei reati contro il patrimonio è fondamentale documentare la sequenza temporale e causale degli atti (sottrazione, perdita di controllo, immediata violenza/minaccia) per ottenere la qualificazione favorevole (es. tentato furto) o per contrastare l'imputazione di rapina impropria.
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