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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20715/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società immobiliare aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un'altra società per il pagamento di euro 484.000, somma prevista da una scrittura privata del 3 novembre 2010 come "corrispettivo" per attività amministrative e opere di urbanizzazione relative a un terreno sito in Mazzano, inserito in un piano di lottizzazione. La società ingiunta aveva proposto opposizione sostenendo, da un lato, che la pattuizione era stata condizionata alla stipula del preliminare entro dieci giorni e che, non essendo stato concluso il preliminare, l'accordo aveva perso efficacia; dall'altro, che le clausole erano comunque state superate da pattuizioni successive e poi caducate al momento del contratto definitivo. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo; la Corte d'appello aveva respinto il gravame. In cassazione ricorreva la società intervenuta in appello quale asserita cessionaria di ramo d'azienda della originaria appellante, con sei motivi, ma la controparte eccepiva l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione della ricorrente a impugnare, deducendo che la cessione del ramo non includeva il credito controverso. La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione: il successore a titolo particolare nel diritto controverso deve provare documentalmente la propria legittimazione, e nel caso concreto la documentazione prodotta rinviava a una relazione di stima non presente in atti; pertanto la ricorrente non aveva assolto l'onere probatorio sulla propria qualità di successore nel credito azionato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, assorbendo l'esame dei sei motivi di impugnazione. Ha ritenuto che la società ricorrente non avesse fornito la prova documentale della propria legittimazione a proporre il ricorso, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, poiché l'atto di cessione di ramo d'azienda richiamava una relazione di stima non reperibile in atti e la controparte aveva contestato la riferibilità del credito al ramo ceduto. Conseguentemente, la Corte ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    La successione a titolo particolare nel diritto controverso consente l'intervento del successore nel giudizio e gli attribuisce facoltà di impugnare la sentenza resa nei confronti del dante causa, ma solo se sia dimostrata la qualità di successore nel diritto dedotto in giudizio.

  • art. 344 c.p.c.

    L'intervento del successore a titolo particolare in appello è ammesso al di fuori dei limiti propri dell'intervento del terzo nel giudizio di gravame.

  • art. 372 c.p.c.

    La prova documentale della legittimazione del successore a titolo particolare a proporre ricorso per cassazione deve essere offerta nei modi consentiti dalla norma, salvo riconoscimento espresso o implicito da parte del resistente.

  • art. 378 c.p.c.

    Il riconoscimento della legittimazione del successore non può desumersi da difese svolte solo nella memoria successiva, essendo rilevante il comportamento difensivo tenuto nel controricorso.

  • art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il successore a titolo particolare nel diritto controverso può intervenire nel processo e impugnare la sentenza resa nei confronti del dante causa, ma deve provare documentalmente la propria qualità e la riferibilità a sé del diritto controverso.
  • Se la controparte contesta la legittimazione del successore, il giudice deve verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti dell'intervento e dell'impugnazione; in mancanza di prova documentale sufficiente, l'impugnazione è inammissibile.
  • La mancata contestazione tempestiva della legittimazione da parte del resistente può valere come riconoscimento implicito, ma solo se il resistente si sia difeso nel merito senza sollevare eccezioni sul punto nel controricorso.
  • Quando il difetto di legittimazione dell'impugnante assorbe la decisione, i motivi di ricorso restano privi di esame.
  • In sede di legittimità, la prova della successione nel diritto controverso non può fondarsi su richiamo a documenti non prodotti o non reperibili in atti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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