Cassazione Penale, Sentenza n. 19108/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione del decreto che ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 O.P.) per mancata dichiarazione o elezione di domicilio richiesta dall'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.; il ricorrente sosteneva invece di aver eletto domicilio in via Francesco Baracca n.150/E, Firenze
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che l'elezione di domicilio indicata fosse fittizia (l'indirizzo corrispondeva a una struttura della Caritas che ha dichiarato che il ricorrente non è ospite e il nominativo non risulta tra le segnalazioni comunali), quindi non valida ai fini dell'istanza di misura alternativa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Impone al condannato non detenuto che avanzi istanza per misure alternative l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio; la mancata dichiarazione comporta inammissibilità dell'istanza; obbligo sussiste anche quando l'istanza è presentata dal difensore.
Norma che disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale, misura alternativa contestata nella domanda originaria.
art. 656, comma sesto, cod. proc. pen.
Richiamato in giurisprudenza per affermare che anche le istanze di differimento/esecuzione e di misure alternative devono essere corredate dalla dichiarazione/elezione di domicilio a pena di inammissibilità, anche se presentate dal difensore.
Consente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato; norma applicata per imporre la sanzione pecuniaria di Euro 3.000.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata per motivare la possibilità di imporre la sanzione pecuniaria in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U n.18775 del 17/12/2009; Sez.1 n.30779 del 13/01/2016)
Conferma l'interpretazione letterale dell'art. 677, comma 2-bis, e ribadisce che l'obbligo di dichiarare/eleggere domicilio sussiste anche quando l'istanza è presentata dal difensore; l'omissione è causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La dichiarazione o elezione di domicilio è un requisito formale essenziale e a pena di inammissibilità per il condannato non detenuto che richiede misure alternative; l'omissione comporta l'inammissibilità dell'istanza anche se presentata dal difensore.
- L'elezione di domicilio deve corrispondere a una realtà verificabile: indicare indirizzi fittizi o non effettivamente disponibili (es. strutture che dichiarano di non ospitare il richiedente) rende l'elezione invalida.
- Prima di proporre l'istanza, è opportuno acquisire e allegare prove della effettiva disponibilità dell'indirizzo eletto (attestazioni della struttura ospitante, certificati anagrafici, segnalazioni comunali), e farle risultare dagli atti
- Se si contesta la validità dell'elezione di domicilio, il ricorso rischia l'inammissibilità e sanzioni pecuniarie; è preferibile regolarizzare la posizione (ristabilire una sede effettiva e documentabile) prima della decisione sul merito.
- L'onere formale resta anche quando il difensore agisce in nome del cliente: il difensore deve verificare la veridicità dell'indirizzo dichiarato e allegare eventuali prove a supporto.
- In situazioni particolari (irreperibilità, latitanza, o detenzione) vanno verificati i presupposti specifici della norma per capire se l'obbligo trova applicazione o se sussistono eccezioni.
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