Cassazione Penale, Ordinanza n. 24049/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo non specifico ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per ricettazione è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per ricettazione. Con l'unico motivo ha censurato la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, contestando la ricostruzione dell'elemento oggettivo e/o soggettivo del reato. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era privo di specificità, perché non si confrontava con le argomentazioni della sentenza impugnata e non indicava in modo correlato le ragioni della doglianza rispetto alle affermazioni del giudice di merito. Nel merito, la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta congrua sia quanto alla prova della condotta materiale, desunta dalle dichiarazioni di una teste e dai verbali di polizia giudiziaria che avrebbero visto il ricorrente parcheggiare l'autovettura rubata davanti a un supermercato, sia quanto al dolo, desunto dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza del bene, indice della consapevolezza della provenienza illecita e della volontà di occultamento.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato contestato, richiamata per individuare il fatto di ricettazione oggetto del giudizio di responsabilità.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di ricorso, anche per assenza di correlazione con le ragioni della decisione impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.
È richiamato implicitamente nella condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è aspecifico non solo quando è generico o indeterminato, ma anche quando non si confronta in modo puntuale con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
- La censura di legittimità deve muovere dalle effettive argomentazioni della sentenza impugnata; un ricorso che le ignori incorre nel vizio di mancanza di specificità e nell'inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
- In tema di ricettazione, l'elemento soggettivo può essere desunto dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, poiché tale dato è indice della conoscenza della provenienza illecita e della volontà di occultamento.
- Ai fini della tenuta della motivazione sulla ricettazione, è sufficiente che il giudice di merito valorizzi elementi di fatto convergenti sia sulla materiale disponibilità del bene di provenienza delittuosa sia sulla consapevolezza dell'origine illecita.
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