Cassazione Penale, Sentenza n. 22434/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Di Nota era stato condannato per guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) e aggravanti) sulla base di un prelievo ematico e analisi che rilevarono un tasso alcolemico di 2,19 g/l. Il ricorso contestava in particolare: 1) l'affidabilità giuridico-forense delle analisi eseguite al Pronto Soccorso, che nel referto erano indicate come "test analitico preliminare ad esclusivo uso diagnostico" senza un test di conferma; 2) il lungo intervallo temporale (circa cinque ore) tra l'incidente (ore 5:05) e il prelievo (ore 9:57), che potrebbe rendere inattendibile la misura rispetto al momento della guida; 3) la sussistenza dell'aggravante (art. 186, comma 2-bis) sulla base delle dichiarazioni del conducente danneggiato, senza adeguata valutazione della efficienza causale dello stato di ebbrezza nell'evento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (temporalità e attendibilità dell'accertamento ematico) e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo giudizio. La Corte ha osservato che i giudici di merito non hanno adeguatamente motivato perché un prelievo eseguito quasi cinque ore dopo il sinistro dovesse corrispondere all'alcolemia al momento della guida, né hanno verificato adeguatamente le conseguenze della nota dei sanitari che indicava il test come preliminare e non giuridicamente utilizzabile senza conferma. Pur richiamando la possibilità di usare metodi enzimatici oltre al gascromatografico, la Corte ha rilevato la carenza argomentativa nel valutare la specifica attendibilità delle analisi nel caso concreto (anche alla luce della sintomatologia e del lasso temporale) e ha disposto un nuovo giudizio per approfondire tali aspetti.
Norme richiamate
Codice della Strada, art. 186
art. 186, commi 2, lett. c), 2 bis, 2 sexies
La norma sanziona la guida in stato di ebbrezza e prevede aggravanti; la Corte sottolinea che per l'applicazione delle aggravanti occorre valutare la concreta efficienza causale dello stato di alterazione rispetto all'incidente.
Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271, art. 173
Richiamato per i limiti di articolazione del ricorso in Cassazione; la Corte osserva che i motivi sono stati esposti nei termini necessari ai fini della decisione.
Codice della Strada e relativo regolamento attuativo
Giurisprudenza di merito spesso afferma che il Codice e il regolamento non prescrivono un metodo unico per le analisi alcolemiche (es. gascromatografia vs metodo enzimatico); tuttavia la Corte chiarisce che, se gli stessi refertanti segnalano limiti del test, spetta al giudice di merito verificare scientificamente l'affidabilità concreta dell'accertamento.
Massime di principio
- Un prelievo ematico effettuato molte ore dopo la guida richiede che il giudice motivi specificamente perché l'alcolemia rilevata corrisponda a quella del momento della guida: non basta richiamare in astratto precedenti che trattano casi con tempi molto più brevi.
- Se il referto sanitario dichiara che il test è "preliminare" e che è necessaria una conferma per uso giuridico-amministrativo, tale annotazione impedisce di utilizzare automaticamente il risultato come prova piena: il giudice deve disporre accertamenti o valutare elementi scientifici che ne confermino l'attendibilità.
- La scelta del metodo analitico (metodo enzimatico vs gascromatografico) non è di per sé decisiva: è ammissibile l'uso di metodi diversi, ma quando la correttezza o la completezza della procedura è stata messa in dubbio occorre un approfondimento per verificare se la procedura concreta era adeguata.
- Quando fra il fatto e l'accertamento intercorrono "alcune ore", l'alcolemia deve essere ricostruita nel suo andamento considerando la curva di assorbimento/smaltimento e le caratteristiche del singolo caso; in tali casi è necessario valutare anche indizi aggiuntivi (sintomatologia osservata dagli operatori, dichiarazioni, presenza di test strumentali tempestivi, eventuali assunzioni successive).
- Per l'applicazione di aggravanti connesse alla responsabilità dell'incidente, non basta la sola rilevazione di stato di ebbrezza: deve emergere la rilevanza causale dell'alterazione al verificarsi del sinistro.
- Se la prova tecnica rilevante è contestata dalle parti e dai refertanti, il giudice di merito dovrebbe ordinare una consulenza tecnica o ulteriori accertamenti piuttosto che basarsi esclusivamente sul referto ospedaliero.
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