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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17966/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la condanna già pronunciata nei gradi di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione di sostanza stupefacente a fini di cessione, in relazione a quantità ricavabile in 301 dosi medie, con pena di mesi 4 di reclusione ed euro 1.000 di multa. Nel ricorso ha dedotto, da un lato, vizi di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p. in ordine all'affermazione di responsabilità, sostenendo l'assenza degli elementi rivelatori della detenzione a fini di spaccio; dall'altro, violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo una mera riproposizione di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, evidenziando che la motivazione d'appello era coerente con i dati fattuali (accessi di assuntori presso l'abitazione, consegna di un involucro di hashish confezionato con modalità coincidenti con quello poi rinvenuto, detenzione del materiale per il confezionamento). Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da ragioni decisive e rilevanti, quali la personalità negativa dell'imputato, la pessima biografia penale, il numero di dosi e la strutturazione della condotta secondo un protocollo operativo; la motivazione congrua e non contraddittoria non è sindacabile in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    La censura ex art. 192 c.p.p. è stata ritenuta generica e non autosufficiente, perché non confrontata con la specifica motivazione della sentenza impugnata e con gli elementi fattuali valorizzati dai giudici di merito.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto legittimamente motivato richiamando solo gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza necessità di esaminare analiticamente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La fattispecie concreta riguarda la detenzione di sostanza stupefacente a fini di cessione; la sentenza valorizza indici fattuali di spaccio e la quantità idonea a ricavare un rilevante numero di dosi medie.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, una censura che si limiti a riproporre doglianze già esaminate e motivate in modo logico e coerente dalla sentenza impugnata è inammissibile se non si confronta specificamente con il percorso argomentativo della decisione di merito.
  • La violazione dell'art. 192 c.p.p. non può essere dedotta in modo meramente assertivo o generico: la critica deve indicare puntualmente quali passaggi logici della motivazione sarebbero erronei o illogici rispetto alle risultanze probatorie.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice dia conto degli elementi ritenuti decisivi o particolarmente rilevanti; non è necessaria una disamina analitica di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli emergenti dagli atti.
  • La motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se mancante, manifestamente illogica o contraddittoria; non può essere sostituita da una diversa valutazione del merito.
  • In presenza di indicazioni fattuali sintomatiche della destinazione allo spaccio, quali frequentazioni di assuntori, confezionamento della sostanza e disponibilità di materiale per il packaging, la ricostruzione della finalità di cessione può essere sorretta da un complesso di indizi convergenti.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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