Cassazione Penale, Sentenza n. 07257/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su un unico motivo: violazione del diritto di difesa, del contraddittorio e del principio dell'equo processo (artt.108, 121 e 178, comma 1, lett. c), c.p.p.; artt.24 e 111 Cost.; art.6 par.3 lett. b) e c) CEDU). Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello non ha concesso il termine a difesa previsto dall'art.108 c.p.p. dopo la rinuncia dei difensori di fiducia (depositata 01.04.2025) e la nomina di un nuovo difensore di fiducia nello stesso giorno fissato per l'udienza camerale (27.05.2025). Il ricorrente deduce di esser stato detenuto fino al 01.05.2025 e di non aver potuto nominare prima il nuovo difensore né essere tempestivamente a conoscenza della rinuncia, per cui sarebbe stata necessaria la sospensione/ differimento dell'udienza per consentire un'effettiva difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che l'art.108 c.p.p. non garantisca automaticamente il rinvio dell'udienza in ogni caso di nomina tardiva del difensore, dovendosi bilanciare il diritto di difesa con la ragionevole durata del processo. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva già disposto la nomina di un difensore d'ufficio il 28.04.2025 (art.97 c.p.p.), sicché non si è dimostrata lesione del diritto di difesa in un rito cartolare trattato in camera di consiglio, dove l'intervento difensivo è prevalentemente scritto. Inoltre il ricorrente non ha documentato adeguatamente il pregiudizio lamentato (stato detentivo e tardiva conoscenza della rinuncia). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art.108
L'art.108 prevede la possibilità di concedere un termine a difesa in caso di nomina tardiva o sostituzione del difensore, ma non dà diritto automatico al rinvio: va bilanciato con la ragionevole durata del processo e con le peculiarità del rito (in particolare il rito cartolare).
Codice di procedura penale, art.97
L'art.97 obbliga il giudice a provvedere alla nomina del difensore d'ufficio in presenza di vuoti di difesa, assicurando la continuità dell'assistenza tecnica; la nomina del difensore d'ufficio può escludere la necessità di un termine a difesa se garantisce l'effettività della tutela.
Codice di procedura penale, art.121
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai diritti della difesa; la Corte non ha ritenuto che valga a fondare un diritto automatico al rinvio in presenza di nomine tardive.
Codice di procedura penale, art.178, comma 1, lett. c)
Citato nel contesto delle garanzie difensive; la Corte valuta l'applicazione concreta delle garanzie in rapporto al rito e alla concreta possibilità di esercizio della difesa.
Codice di procedura penale, art.611
Richiamato per la disciplina delle decisioni in camera di consiglio: nel rito cartolare il contraddittorio è prevalentemente scritto e senza partecipazione orale delle parti, fattore che riduce l'incidenza della presenza fisica del difensore sull'udienza.
Codice di procedura penale, art.614
Riferito per distinguere le peculiarità del giudizio di legittimità (dove l'intervento del difensore è spesso eventuale) dalle regole applicabili al merito; la Corte ha tratto analogie ma ha motivato la decisione in chiave del rito cartolare.
Norma sostanziale richiamata nella contestazione originaria (reato ricostruito dalla Corte), indicata quale riferimento nel capo A).
Norma sostanziale applicata nella condanna per il reato (truffa), indicata nel capo A) come riqualificazione del fatto.
Costituzione, art.24
Richiamato a sostegno del diritto alla difesa; la Corte ha comunque valutato che tale diritto era garantito attraverso la nomina del difensore d'ufficio e il rito cartolare.
Costituzione, art.111
Referente al giusto processo: la Corte ha ritenuto compatibile il rigetto del rinvio con il principio del giusto processo, alla luce della natura cartolare del procedimento e della mancanza di prova del pregiudizio.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art.6 par.3 lett. b) e c)
Invocata dal ricorrente in relazione alle garanzie difensive: la Corte ha ritenuto che le garanzie previste dalla CEDU non sono state violate, essendo stata assicurata la difesa tecnica e non risultando prova di un concreto pregiudizio.
Massime di principio
- L'art.108 c.p.p. non garantisce un rinvio automatico in caso di nomina tardiva del difensore: il diritto a un termine a difesa va valutato bilanciando l'effettività della difesa con la ragionevole durata del processo.
- La nomina di un difensore d'ufficio ex art.97 c.p.p. assicura la continuità della difesa e può escludere la necessità di concedere un termine a difesa, se la difesa è effettivamente garantita.
- Nei procedimenti 'cartolari' trattati in camera di consiglio (rito cartolare) il ruolo della presenza difensiva in udienza è limitato; la tutela si esercita principalmente con atti scritti presentati con congruo anticipo (regola pratica: 15 giorni prima dell'udienza).
- Il ricorrente ha l'onere di documentare il pregiudizio specifico derivante dalla nomina tardiva o dalla carenza di difesa (es. prova dello stato detentivo, mancata conoscenza degli atti); mere affermazioni non sono sufficienti.
- Le revoche, rinunce o sostituzioni dei difensori non devono essere strumentalizzate per incidere sui tempi processuali: le nomine e revoche ripetute possono essere valutate dal giudice anche in funzione della ragionevole durata del processo.
- In sede di valutazione di nullità e violazioni del diritto di difesa, la Corte richiede una motivazione concreta sul nesso tra la violazione denunciata e l'effettivo pregiudizio subito dall'imputato.
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