Cassazione Civile, Sentenza n. 24430/2022 del 08/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento ICI anno 2007 per il mancato versamento relativo a terreni di proprietà ubicati in parte in zona E (destinazione agricola) e in parte in zona D3 (destinazione industriale-estrattiva). La ricorrente ha dedotto: 1) omesso esame della natura agricola di alcuni terreni ricadenti in zona E ed esenti ai sensi dell'art. 7 lett. h del d.lgs. n.504/1992; 2) violazione dell'art. 7 lett. h in relazione all'inclusione dei terreni agricoli in aree montane o di collina; 3) inesistenza del presupposto impositivo per le aree D3 perché non edificabili né giuridicamente né fattualmente; 4) errata determinazione dell'imponibile e del valore al mq (contestando l'uso del valore di 54,75 €/mq fissato con delibera comunale, proponendo valori inferiori e richiamando delibera comunale successiva con valore 7,82 €/mq).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili per difetto di specificità e per il principio della "doppia conforme" alcune censure sulla natura agricola dei terreni (ricaduti in massima parte in zona D3 secondo i giudici di merito). Ha ritenuto infondato il motivo che sosteneva l'inesistenza del presupposto impositivo per le aree D3, confermando il principio consolidato secondo cui la classificazione urbanistica (potenzialità edificatoria attribuita dal piano regolatore) è determinante ai fini ICI e che la semplice destinazione concreta ad attività estrattiva non esclude l'applicabilità dell'imposta. Ha respinto anche la doglianza sul valore applicato, ritenendo legittima la delibera comunale che fissa valori medi di mercato per le aree edificabili e attribuendo a tale delibera efficacia presuntiva; ha inoltre escluso l'esame in Cassazione della delibera comunale successiva invocata per la prima volta in memoria, essendo documento relativo al merito non addotto in sede di gravame. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Tre Esse Italia s.r.l.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
La Corte interpreta l'art.2 lett.b nel senso che ai fini ICI rileva la potenzialità edificatoria attribuita dall'urbanistica: un'area classificata D3 è suscettibile di edificazione (anche se limitata a fabbricati strumentali), perciò non è assimilabile a terreno agricolo esente.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
La norma prevede esenzioni per specifici terreni agricoli (es. aree montane/di collina), ma la Corte ha escluso applicabilità quando il terreno è classificato urbanisticamente come area D3; la questione è stata comunque assorbita nel caso concreto perché i giudici di merito hanno escluso la natura agricola degli appezzamenti.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Richiamato dalla ricorrente in rapporto alla determinazione della base imponibile; la Corte ha ritenuto che non vi sia violazione di tale disposizione laddove il giudice di merito attribuisce efficacia presuntiva alla delibera comunale che indica i valori delle aree edificabili.
D.Lgs. 31 dicembre 1997, n. 446
Consentono al Comune di indicare periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee; la Corte ha ritenuto legittimo utilizzare tale delibera estimativa come indice presuntivo del valore venale in comune commercio ai fini dell'accertamento ICI.
Legge 28 dicembre 1977, n. 984
Richiamata in relazione alla delimitazione delle aree montane o collinari utili per l'applicazione dell'art.7 lett. h; la Corte ha considerato il richiamo irrilevante ai fini del caso concreto, posto che la natura agricola è stata esclusa dai giudici di merito.
Norma sul contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo dovuto.
art. 360, art. 348-ter, art. 378
Art.360 (motivi di ricorso per cassazione): la Corte ha valutato l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi; art.348-ter (doppia conforme): la Corte ha dichiarato inammissibile la censura relativa all'omesso esame di fatto decisivo in presenza di decisioni conformi dei giudici di merito; art.378 consente deposito di memorie prima dell'udienza, ma la Corte ha escluso l'esame di documenti nuovi attinenti al merito depositati in Cassazione.
Massime di principio
- La classificazione urbanistica attribuita dal piano regolatore (potenzialità edificatoria) è determinante ai fini dell'assoggettabilità a ICI: anche aree destinate ad attività estrattiva (D3) sono imponibili se il PRG le qualifica come suscettibili di edificazione, anche limitata a fabbricati strumentali.
- Le delibere comunali che indicano valori medi delle aree edificabili, adottate ai sensi degli artt. 52 e 59 del d.lgs. n.446/1997, hanno efficacia presuntiva e possono legittimare l'accertamento ICI: chi contesta il valore deve fornire prova contraria in sede di merito.
- Questioni probatorie e di valutazione del valore venale sono questioni di merito non riesaminabili in Cassazione se non adeguatamente dedotte e valutate in grado di appello; documenti nuovi inerenti il fondo della pretesa non prodotti nei gradi di merito non possono essere esaminati in sede di legittimità.
- Le censure procedurali in Cassazione sono soggette a regole di specificità: il difetto di autosufficienza o la mancata specificazione delle ragioni rendono i motivi inammissibili.
- L'interpretazione delle esenzioni è tassativa: non si possono estendere ipotesi di esenzione non previste dalla legge sulla base dell'utilizzo concreto del bene se la normativa urbanistica gli attribuisce potenzialità edificatoria.
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