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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24455/2022 del 08/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza che aveva annullato una cartella esattoriale relativa ad imposte ipotecarie e catastali derivanti da avviso di rettifica e liquidazione del valore di beni oggetto di donazione. Questione principale: presunta inefficace perfezionamento della notifica dell'avviso di rettifica/ liquidazione per mancanza di prova della ricezione della "seconda raccomandata confirmatoria"; l'Agenzia deduceva che, trattandosi di notifica a persona diversa dall'intestatario tramite servizio postale, era sufficiente l'invio di una raccomandata informativa (art. 7, c. 5, l. n. 890/1982) senza necessità di prova di ricezione con avviso di ricevimento, invocando inoltre l'onere della prova (art. 2697 c.c.) e le norme sul processo tributario (d.lgs. n. 546/1992, art. 19, c. 3).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio perché il carico iscritto a ruolo è stato definito agevolmente da un coobbligato (Cerullo Benedetta) con pagamento; la normativa sulla definizione agevolata (d.l. n. 119/2018, art. 6) ha effetto anche nei confronti degli altri coobbligati per la solidarietà dell'obbligazione, con conseguente estinzione del processo relativo. Per questo motivo la Corte non è entrata nel merito delle doglianze sulla notifica e ha compensato le spese; inoltre non è dovuto ulteriore contributo unificato per il processo di legittimità.

Norme richiamate

  • legge n. 890 del 1982, art. 7, c. 5

    La Corte segnala la regola invocata dall'Agenzia secondo cui, in caso di consegna del plico a persona diversa dal destinatario, è previsto l'invio di una raccomandata informativa (raccomandata semplice) senza necessità di prova di ricezione con avviso di ricevimento; tuttavia la Corte non decide sul punto perché il giudizio è estinto per definizione agevolata.

  • art. 2697 cod. civ.

    Riferimento all'onere della prova: chi deduce un fatto ha l'onere di provarlo; la questione pratica sulla mancata produzione della documentazione della ricezione è stata prospettata ma non risolta per estinzione del processo.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, c. 3

    Norma processuale tributaria richiamata con riferimento agli oneri probatori e alle regole procedurali in materia di notifiche e produzione documentale; anche questa non è stata applicata sul merito a causa dell'estinzione.

  • d.l. n. 119 del 2018, art. 6, c. 14

    La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8.

    Interpretazione della Corte: la definizione agevolata perfezionata da un coobbligato ha efficacia oggettiva anche nei confronti degli altri coobbligati solidali, producendo l'effetto estintivo del debito per tutti.

  • d.l. n. 119 del 2018, art. 6, c. 13

    Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

    La Corte applica la disposizione per escludere una statuizione sulle spese del giudizio di legittimità a carico dell'altra parte e per ritenere inapplicabile l'ulteriore contributo unificato, compensando le spese tra le parti.

  • d.lgs. n. 347 del 1990, art. 11

    Richiamata a titolo di principio sulla solidarietà in materia di imposte ipotecarie e catastali relative ad atti soggetti a rettifica; supporta il rilievo sulla solidarietà dell'obbligazione fiscale.

  • art. 1292 cod. civ.

    Richiamato per spiegare il principio secondo cui l'adempimento da parte di uno dei condebitori solidali libera gli altri, poiché la prestazione è unica (eadem res debita); la Corte lo usa per motivare l'effetto estintivo della definizione operata dal coobbligato.

  • d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater

    Norma sul contributo unificato citata per affermare che, dato l'estinzione del processo, non sussistono i presupposti per esigere un ulteriore contributo pari a quello previsto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • La definizione agevolata perfezionata da uno dei debitori solidali produce effetti anche sugli altri condebitori: il pagamento o la definizione di un coobbligato può estinguere il debito per tutti (efficacia oggettiva della definizione), salvo particolari esclusioni normative.
  • Quando il giudizio viene estinto per effetto di una definizione agevolata intervenuta in corso di causa, il giudice della legittimità può non pronunciarsi sulle questioni di merito (es. vizi di notifica), con conseguente compensazione delle spese.
  • In tema di notifiche per mezzo postale a persona diversa dall'intestatario, la legge n. 890/1982 prevede l'invio di una raccomandata informativa; però, per contestare la regolarità della notifica è necessario provare l'assenza di un corretto perfezionamento, depositando la documentazione probatoria rilevante.
  • L'onere della prova circa la ricezione degli atti grava sulla parte che ne deduce l'avvenuto perfezionamento (art. 2697 c.c.); in procedimenti tributari è quindi importante conservare e produrre ricevute, registri di spedizione o altra documentazione che attesti la ricezione.
  • Prima di proseguire in impugnazioni di merito contro cartelle esattoriali, verificare l'esistenza di fattispecie di definizione agevolata da parte di coobbligati, perché potrebbero comportare l'estinzione del processo e rendere superflue contestazioni sul merito.

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