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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24579/2022 del 09/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Contestazione della validità della notificazione di un avviso di accertamento fiscale (IRES, IRAP, IVA anno 2004) che era stata effettuata il 15/02/2008 nei confronti di Eunics S.p.A., società già estinta per incorporazione in Eutelia in data anteriore alla notificazione. La cartella di pagamento originava da un procedimento a carico di Regulus S.p.A., poi incorporata in Eunics, poi in Eutelia. L'Agenzia deduceva violazione delle norme sulla fusione e sulle notifiche (art. 2504-bis c.c., art. 42 DPR 600/1973, art. 56 DPR 633/1972), sostenendo la validità della notificazione all'incorporante/continuatore, mentre le decisioni di merito avevano ritenuto l'atto nullo perché diretto a soggetto estinto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha confermato che la notificazione dell'avviso di accertamento effettuata a Eunics S.p.A., già cancellata dal registro delle imprese in seguito a fusione per incorporazione, è nulla. La sentenza della CTR che aveva confermato l'annullamento della cartella per mancata prova della notificazione dell'atto presupposto è sostanzialmente corretta. Nessuna condanna delle spese nei confronti delle parti intime non costituite e nulla da rifondere per il contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, per esonero previsto dalla normativa.

Norme richiamate

  • art. 2504-bis cod. civ.

    Rilevato nel ricorso per i profili connessi alla fusione; la Corte sottolinea che, dopo l'estinzione della società incorporata per fusione e cancellazione dal registro, la notificazione indirizzata alla società estinta non è valida, essendo necessario individuare il soggetto destinatario effettivo (l'incorporante o i soggetti legittimati).

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma richiamata in relazione alle regole sulle notifiche fiscali; la Corte evidenzia che, pur essendovi precedenti giurisprudenziali che ammettevano notifiche collettive o impersonali presso l'ultimo domicilio della società estinta (analogia con art. 65, comma 4, DPR 600/1973), la notificazione effettuata a persona giuridica già estinta non produce effetti validi.

  • art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamata in relazione all'atto impositivo IVA: la sentenza ribadisce che le regole sostanziali e processuali sulle notifiche impongono che l'atto sia diretto a un soggetto giuridicamente esistente al momento della notificazione.

  • Cass. Sezioni Unite, sent. n. 21970/2021

    la prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato fonda la legittimazione attiva dell'incorporante ad agire e proseguire nella tutela dei diritti e la sua legittimazione passiva a subire e difendersi avverso le pretese altrui, con riguardo ai rapporti originariamente facenti capo alla società incorporata; viceversa quest'ultima, non mantenendo la propria soggettività dopo l'avvenuta fusione e la cancellazione dal registro delle imprese, neppure vanta una propria autonoma legittimazione processuale attiva o passiva

    Principio richiamato dalla Corte: la legittimazione processuale spetta all'incorporante; la società incorporata, dopo la cancellazione, non è soggetto valido per ricevere notifiche. Ciò comporta che notifiche dirette alla società estinta sono inefficaci e l'amministrazione deve indirizzare gli atti al soggetto incorporante o ai soggetti legittimati secondo le regole applicabili.

Massime di principio

  • Verificare sempre lo stato giuridico del destinatario al momento della notificazione: se la società è stata cancellata per fusione, la notificazione indirizzata alla 'società estinta' è nulla.
  • Dopo fusione per incorporazione, la legittimazione passiva e attiva relativa ai rapporti della società incorporata spetta al soggetto incorporante; le notifiche devono essere indirizzate all'incorporante (o, se previsto e legittimo, ai soci secondo specifiche norme), non alla società cancellata.
  • Se l'atto impositivo presuppone una notificazione precedente, l'Amministrazione deve provare la notificazione valida a un soggetto esistente; l'assenza di tale prova può determinare l'annullamento della cartella di pagamento.
  • Esistono orientamenti giurisprudenziali che, in casi particolari, ammettono notificazioni impersonali o collettive (es. ai soci o all'ultimo domicilio della società) per situazioni analoghe alla morte del debitore, ma la conformità di tali modalità va valutata caso per caso e alla luce della giurisprudenza di legittimità più recente.
  • Per evitare rischi processuali, l'Amministrazione dovrebbe aggiornare le anagrafiche e verificare le trascrizioni nel registro delle imprese prima di effettuare notifiche di atti impositivi o esecutivi.

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