Cassazione Civile, Sentenza n. 24449/2022 del 08/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione di merito che aveva riformato la sentenza di primo grado: gli avvisi di liquidazione avevano recuperato a tassazione ordinaria le imposte di registro e ipocatastali relative alla compravendita del 13 luglio 2013, escludendo l'agevolazione (aliquota ridotta del 1% prevista per taluni trasferimenti esenti IVA). I ricorrenti contestavano, tra l'altro, che la cessione fosse effettuata nell'ambito di attività soggetta a IVA (il soggetto venditore era un professionista, commercialista) e che quindi dovesse operare il regime agevolato; inoltre deducevano vizi di motivazione e omessa pronuncia da parte del giudice d'appello
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice d'appello abbia correttamente escluso l'agevolazione perché mancava il requisito soggettivo (l'operazione non rientrava nell'ambito di applicazione dell'IVA: il venditore non effettuava l'attività di impresa richiesta per il beneficio). La Corte ha inoltre precisato che l'avviso di liquidazione aveva adeguatamente enunciato il criterio astratto della rettifica e che, nella fase contenziosa, l'Amministrazione avrebbe l'onere di provare i fatti sottostanti. Ha ricordato il principio per cui l'agevolazione (aliquota 1%) è rivolta a trasferimenti esenti IVA effettuati nei confronti di imprese il cui oggetto esclusivo o principale sia la rivendita di immobili e che dichiarino l'intenzione di rivendere entro tre anni; inoltre l'operazione deve rientrare nel campo IVA (anche se esente) perché soggetta in via teorica. Non essendovi attività difensiva dell'Agenzia in Cassazione, la Corte non ha statuizioni sulle spese di giudizio, ma ha rilevato l'obbligo per i ricorrenti del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello del ricorso principale
Norme richiamate
d.p.r. n. 131 del 1986, Tariffa allegata, parte prima, art. 1 (comma introdotto dal d.l. n. 669/1996)
Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato è esente dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed è effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni
L'agevolazione (aliquota 1%) si applica solo se sono congiuntamente soddisfatti i requisiti previsti: esenzione IVA ai sensi dell'art.10 n.8-bis, acquirente impresa con oggetto esclusivo/principale di rivendita e dichiarazione di rivendita entro tre anni
d.l. n. 669 del 1996, art. 3, comma 14, lett. b) e c), conv. in l. n. 30 del 1997
Norma modificativa/introduzione del regime agevolato richiamata per i requisiti della tariffa; la Corte la usa per definire il perimetro temporale e oggettivo dell'agevolazione
d.p.r. n. 633 del 1972, art. 10, primo comma, numero 8-bis
Stabilisce l'esenzione IVA per taluni trasferimenti di fabbricati a destinazione abitativa: la Corte precisa che, ai fini dell'agevolazione, l'operazione deve comunque rientrare nell'ambito di applicazione dell'IVA (soggezione teorica) ossia essere effettuata da soggetti esercenti impresa, arti o professioni
legge n. 212 del 2000, art. 7
Invocata dai ricorrenti sul tema della motivazione degli atti amministrativi; la Corte ricorda i criteri di sufficienza della motivazione dell'avviso di rettifica (enunciazione del criterio astratto) e l'onere probatorio in fase contenziosa
legge n. 241 del 1990, art. 3
Riferita alla necessità di motivazione degli atti amministrativi; la Corte afferma che l'avviso deve indicare il criterio astratto della rettifica, senza dover esporre in primo luogo tutti i fatti probatori
d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale
Massime di principio
- L'agevolazione (aliquota privilegiata per l'atto di registro) richiede sia il requisito oggettivo (esenzione IVA ex art.10 n.8-bis) sia il requisito soggettivo: l'operazione deve rientrare nell'area IVA, cioè essere compiuta da soggetti esercenti imprese, arti o professioni rilevanti per il beneficio
- Una vendita effettuata da un privato o da chi non svolge l'attività di impresa richiesta non può beneficiare del regime agevolato, ancorché l'acquirente dichiari l'intenzione di rivendere
- L'avviso di liquidazione deve indicare il criterio astratto della rettifica (la motivazione sufficiente per delimitare le ragioni deducibili dall'Ufficio); la prova dei fatti specifici spetta all'Amministrazione in fase contenziosa
- La Corte di legittimità può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando ciò richiede soltanto un esame di diritto e non nuovi accertamenti di fatto
- In presenza di plurime locazioni o di destinazione non abitativa/di uso non conforme alla finalità dell'agevolazione può desumersi l'assenza della finalità di immissione sul mercato tipica del regime agevolato
- Prima di affidarsi all'agevolazione in casi simili, verificare: (a) che il venditore svolga l'attività d'impresa rilevante; (b) che l'operazione rientri soggettivamente e oggettivamente nell'area IVA; (c) che l'atto contenga le dichiarazioni richieste (es. impegno alla rivendita entro 3 anni); e (d) che l'Amministrazione non possa dimostrare ragioni contrarie con fatti probatori
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