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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25142/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Salerno che, con rito abbreviato, aveva confermato le loro condanne per plurimi reati. Le censure principali riguardavano: 1) la presunta inaffidabilità e mancata conferma tecnica delle dichiarazioni delle persone offese (in particolare per il rogo della Saab e le minacce collegate all'allacciamento abusivo di energia); 2) l'eccessiva valorizzazione del cosiddetto "local positioning" (celle telefoniche agganciate dai telefoni) come elemento probatorio per vari furti e rapine; 3) la qualità degli elementi intercettati e delle immagini di videosorveglianza ritenuti insufficienti; 4) la contestazione del riconoscimento fotografico e dell'affidabilità delle ricognizioni (divergenze fra riconoscimento fotografico e riconoscimento in udienza); 5) la richiesta di rinnovazione di prove scientifiche; 6) censura sul riconoscimento della recidiva reiterata; 7) contestazione dell'addebito di resistenza a pubblico ufficiale per il passeggero che avrebbe solo seguito il conducente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che le censure fossero, in massima parte, ripetitive rispetto a quelle già proposte in sede di appello e consistessero in una non consentita richiesta di rivalutazione del merito probatorio. Sul punto della prova testimoniale, la Corte ha ribadito che le dichiarazioni della persona offesa possono essere autosufficienti se adeguatamente motivate circa la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca; la motivazione della Corte territoriale è stata considerata persuasiva nel valutare coerenze, riscontri (anche intercettazioni e reperti materiali) e ragionevoli spiegazioni delle apparenti discrepanze. Quanto al local positioning, la Corte ha sottolineato la scarsa capacità dimostrativa autonoma dei dati delle celle, che sono stati comunque utilizzati in via sussidiaria e confermati da altri elementi (intercettazioni, rinvenimenti nel veicolo, dichiarazioni). Sulle ricognizioni fotografiche e in udienza la Corte ha confermato che si tratta di prove atipiche valutabili sulla base dell'affidabilità della deposizione del dichiarante; nel caso specifico la motivazione di merito è stata ritenuta adeguata. È stata altresì ritenuta corretta la valutazione ai fini del riconoscimento della recidiva. Conseguentemente sono confermate le condanne come definite in sede di appello (per Aharrachi: incendio, tentata estorsione pluriaggravata, furti tentati e consumati, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento; per Ettaiqi: resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, tentato furto pluriaggravato; per Dakir: rapina aggravata e lesioni a danno di Tiba). I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Autorizza lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; la Corte segnala che il procedimento si è celebrato in tali forme.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle dichiarazioni: la Corte precisa che le regole del comma terzo non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere autosufficienti purché il giudice dia motivazione penetrante sulla credibilità soggettiva e sull'attendibilità intrinseca.

  • art. 99 cod. pen.

    Norma sulla recidiva: la Corte ha ritenuto correttamente motivato il riconoscimento della recidiva reiterata in ragione dei precedenti del ricorrente e della natura predatoria dei fatti contestati.

  • d.lgs. n. 150/2022

    Richiamato in relazione alla procedibilità dei reati di furto (ora procedibili a querela): la Corte osserva che, data l'inammissibilità del ricorso, non si è provveduto al controllo delle condizioni di procedibilità in cassazione.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Invocato in relazione alla richiesta di rinnovazione della prova scientifica: la Corte ricorda che la rinnovazione è istituto eccezionale e va disposta solo per prove decisive; qui non era necessario poiché la valutazione fondava sulla testimonianza e non su dati di localizzazione considerati di scarsa capacità dimostrativa autonoma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle Ammende nel caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto tali condanne.

  • art. 189 cod. proc. pen.

    Riferito implicitamente per giustificare l'assunzione di prove non disciplinate dalla legge; la Corte riafferma la possibilità di valutare atti ricognitivi atipici sulla base della testimonianza che li commenta.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente motivate dal giudice di merito, fondare da sole la condanna: la Cassazione controlla la coerenza e la logica della motivazione, non il merito della valutazione della credibilità, salvo manifeste contraddizioni.
  • I dati di local positioning (celle telefoniche) hanno solitamente scarsa capacità dimostrativa autonoma e vanno considerati in combinazione con altri elementi (intercettazioni, riscontri materiali, dichiarazioni). Non sono in genere idonei da soli a provare la presenza in un luogo.
  • La rinnovazione della prova scientifica è misura eccezionale e va disposta solo se la prova richiesta è decisiva per l'esito; la mera distanza di una cella o dubbi sulla localizzazione non impongono automaticamente la rinnovazione.
  • I riconoscimenti fotografici e i riconoscimenti informali in udienza sono prove atipiche la cui affidabilità va valutata tramite l'analisi della deposizione del dichiarante; divergenze tra riconoscimento fotografico e riconoscimento in udienza non annullano automaticamente il valore probatorio se adeguatamente motivate.
  • La Cassazione non ammette richieste che si risolvono in una nuova valutazione del merito probatorio già compiuta dal giudice di merito; le censure devono evidenziare vizi logici, giuridici o contraddizioni manifesti nella motivazione.
  • Per la responsabilità di un passeggero in reati collegati a condotte del conducente può essere ritenuta la partecipazione qualora vi siano elementi che dimostrino condivisione dell'attività illecita o rafforzamento della volontà del conducente (p. es. colloqui intercettati che evidenzino complicità).
  • La qualità tecnica di intercettazioni o filmati (rumore, scarsa definizione) non esclude automaticamente la loro efficacia probatoria: il valore dipende dal contesto e dalla valutazione complessiva del giudice di merito.

Testo integrale

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