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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23991/2022 del 22/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha applicato la disciplina della continuazione tra tre sentenze (sub a, b, c) e ha rideterminato la pena complessiva. Il ricorrente deduce: (i) errore materiale nel calcolo dell'aumento di 5 anni e 4 mesi per i reati della sentenza sub c) (presunta errata riduzione di un terzo), (ii) carenza di motivazione e mancata specificazione dei singoli aumenti per i reati-satellite della sentenza sub c), (iii) violazione di legge perché il giudice dell'esecuzione avrebbe determinato aumenti per i reati-satellite superiori a quelli fissati dal giudice della cognizione, (iv) violazione e difetto di motivazione in relazione all'aumento disposto per i reati della sentenza sub a) (presunta omissione della riduzione per il rito o identità con la pena già applicata) e mancanza del calcolo dei singoli aumenti per i reati-satellite della sentenza sub a).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo per inammissibilità/inconferenza (la presunta inesattezza derivava da una lettura errata del provvedimento). Ha accolto il secondo motivo: l'ordinanza impugnata non specificava i singoli aumenti per i sette reati della sentenza sub c), violando l'obbligo del giudice dell'esecuzione di motivare l'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite. Il terzo motivo è stato assorbito dall'accoglimento del secondo (nessuna prova che gli aumenti fossero superiori a quelli fissati in cognizione). Il quarto motivo è stato accolto solo in parte: il primo argomento (presunta applicazione identica della pena del giudice di cognizione) è infondato perché il giudice dell'esecuzione ha effettivamente operato un calcolo diverso; il secondo argomento è fondato perché anche per la sentenza sub a) manca la specificazione dei singoli aumenti per i reati-satellite. Conseguenza: annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla misura degli aumenti di pena per i reati-satellite delle sentenze sub a) e sub c) e rinvio ad altra sezione per nuovo giudizio su quei punti.

Norme richiamate

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    Principio applicato: il giudice dell'esecuzione deve motivare non solo la pena-base ma anche l'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite, per consentire il controllo del percorso logico-giuridico

  • d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 74

    Riferimento ai reati contestati nelle sentenze di merito (una contestazione ex art. 74 e sei ex art. 73), utilizzati per descrivere i capi di imputazione cui si riferiscono gli aumenti

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. U, Sent. n. 47127/24/06/2021; Sez. 1, Sent. n. 800/07/10/2020)

    Richiama il principio pretoreo che impone al giudice dell'esecuzione di motivare in modo analitico l'individuazione della pena-base e dei singoli aumenti per i reati-satellite

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione, quando applica la continuazione, deve indicare la pena-base e motivare separatamente l'entità degli aumenti riferibili a ciascun reato-satellite; la mancata specificazione può determinare l'annullamento e il rinvio.
  • Le contestazioni meramente aritmetiche o di calcolo sono rilevanti solo se fondate su una corretta lettura del provvedimento impugnato; interpretazioni errate del testo del provvedimento possono rendere il motivo inammissibile o inconferente.
  • Non è sufficiente indicare un aumento complessivo sintetico per un gruppo di reati: è richiesta la ripartizione per singolo capo per consentire il controllo della correttezza degli aumenti rispetto a quanto già deciso in sede di cognizione.
  • Se il giudice dell'esecuzione modifica la misura degli aumenti rispetto alla sentenza di cognizione, deve fornire una motivazione chiara che giustifichi la discrepanza; in assenza di ciò il ricorso può avere successo.
  • In caso di riduzioni specifiche (es. riduzione per il rito abbreviato) occorre che il calcolo sia espresso con chiarezza rispetto alle fasi 'in cognizione' e 'in esecuzione', preferendo formule esplicite che evitino ambiguità interpretative.
  • Quando si impugna l'ordinanza di esecuzione è utile proporre motivi sia di merito (errata determinazione degli aumenti) sia di forma (mancata specificazione e insufficiente motivazione), poiché la Corte valuta distintamente questi profili.

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