Cassazione Penale, Sentenza n. 23991/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha applicato la disciplina della continuazione tra tre sentenze (sub a, b, c) e ha rideterminato la pena complessiva. Il ricorrente deduce: (i) errore materiale nel calcolo dell'aumento di 5 anni e 4 mesi per i reati della sentenza sub c) (presunta errata riduzione di un terzo), (ii) carenza di motivazione e mancata specificazione dei singoli aumenti per i reati-satellite della sentenza sub c), (iii) violazione di legge perché il giudice dell'esecuzione avrebbe determinato aumenti per i reati-satellite superiori a quelli fissati dal giudice della cognizione, (iv) violazione e difetto di motivazione in relazione all'aumento disposto per i reati della sentenza sub a) (presunta omissione della riduzione per il rito o identità con la pena già applicata) e mancanza del calcolo dei singoli aumenti per i reati-satellite della sentenza sub a).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo per inammissibilità/inconferenza (la presunta inesattezza derivava da una lettura errata del provvedimento). Ha accolto il secondo motivo: l'ordinanza impugnata non specificava i singoli aumenti per i sette reati della sentenza sub c), violando l'obbligo del giudice dell'esecuzione di motivare l'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite. Il terzo motivo è stato assorbito dall'accoglimento del secondo (nessuna prova che gli aumenti fossero superiori a quelli fissati in cognizione). Il quarto motivo è stato accolto solo in parte: il primo argomento (presunta applicazione identica della pena del giudice di cognizione) è infondato perché il giudice dell'esecuzione ha effettivamente operato un calcolo diverso; il secondo argomento è fondato perché anche per la sentenza sub a) manca la specificazione dei singoli aumenti per i reati-satellite. Conseguenza: annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla misura degli aumenti di pena per i reati-satellite delle sentenze sub a) e sub c) e rinvio ad altra sezione per nuovo giudizio su quei punti.
Norme richiamate
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Principio applicato: il giudice dell'esecuzione deve motivare non solo la pena-base ma anche l'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite, per consentire il controllo del percorso logico-giuridico
d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 74
Riferimento ai reati contestati nelle sentenze di merito (una contestazione ex art. 74 e sei ex art. 73), utilizzati per descrivere i capi di imputazione cui si riferiscono gli aumenti
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. U, Sent. n. 47127/24/06/2021; Sez. 1, Sent. n. 800/07/10/2020)
Richiama il principio pretoreo che impone al giudice dell'esecuzione di motivare in modo analitico l'individuazione della pena-base e dei singoli aumenti per i reati-satellite
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, quando applica la continuazione, deve indicare la pena-base e motivare separatamente l'entità degli aumenti riferibili a ciascun reato-satellite; la mancata specificazione può determinare l'annullamento e il rinvio.
- Le contestazioni meramente aritmetiche o di calcolo sono rilevanti solo se fondate su una corretta lettura del provvedimento impugnato; interpretazioni errate del testo del provvedimento possono rendere il motivo inammissibile o inconferente.
- Non è sufficiente indicare un aumento complessivo sintetico per un gruppo di reati: è richiesta la ripartizione per singolo capo per consentire il controllo della correttezza degli aumenti rispetto a quanto già deciso in sede di cognizione.
- Se il giudice dell'esecuzione modifica la misura degli aumenti rispetto alla sentenza di cognizione, deve fornire una motivazione chiara che giustifichi la discrepanza; in assenza di ciò il ricorso può avere successo.
- In caso di riduzioni specifiche (es. riduzione per il rito abbreviato) occorre che il calcolo sia espresso con chiarezza rispetto alle fasi 'in cognizione' e 'in esecuzione', preferendo formule esplicite che evitino ambiguità interpretative.
- Quando si impugna l'ordinanza di esecuzione è utile proporre motivi sia di merito (errata determinazione degli aumenti) sia di forma (mancata specificazione e insufficiente motivazione), poiché la Corte valuta distintamente questi profili.
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