Sentenza del 17/04/2023 n. 10120 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione del riconoscimento, da parte della CTP e della CTR, della deducibilità di una perdita su credito verso la società ungherese Ka.be.Ka. (sottoposta a procedura concorsuale/messa in liquidazione) e richiesta di rimborso di eccedenza IRES. L'Agenzia contestava in primo luogo che il credito era stato previamente ceduto pro soluto a Nikedo Srl, per cui la cedente non poteva dedurre la perdita; in via subordinata deduceva vizi probatori e processuali relativi alla prova della messa in liquidazione e alla rilevanza dell'accertamento con adesione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, rilevando che la cessione pro soluto trasferisce anche il rischio del credito e quindi l'eventuale insolvenza del debitore non può costituire perdita fiscalmente deducibile per il cedente. Non essendo stata provata dalla contribuente una cessione a prezzo vile (che avrebbe potuto giustificare la deduzione della differenza ai sensi dell'art.101, comma 5, TUIR), la deducibilità è esclusa. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa decisa nel merito con rigetto dell'originario ricorso della contribuente. Spese di cassazione a carico della ricorrente incidentale; spese dei gradi di merito compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 101, comma 5
L'art.101(5) è richiamato in relazione alla possibilità, nel caso di procedura concorsuale del debitore, di considerare la perdita; tuttavia la Corte riconosce che la cessione pro soluto trasferisce il rischio, salvo la diversa situazione in cui la cessione sia a prezzo vile e sia provato il danno economico residuo, cui l'articolo potrebbe applicarsi per la differenza.
Codice civile, art. 1256
Norma richiamata nell'ambito delle eccezioni processuali e delle cessioni; non è stata però decisiva rispetto alla ratio della cessione pro soluto che trasferisce il rischio del credito.
Codice di procedura civile, artt. 122 e 123
Richiamati dall'Amministrazione in relazione alle questioni probatorie e all'utilizzabilità di documenti in lingua straniera; la Corte ha però affrontato la questione sul piano sostanziale della cessione pro soluto, ritenendo superfluo esaminare ulteriormente i profili probatori.
D.L. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2
Citato con riferimento alla dialettica probatoria in materia tributaria e ai mezzi di prova, ma la decisione è stata presa sul presupposto civilistico della cessione pro soluto.
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5-bis, comma 2 e art. 2, comma 3
art. 5-bis, comma 2; art. 2, comma 3
Richiamati dall'Agenzia con riguardo all'efficacia dell'accertamento con adesione e alla possibilità di rimettere in discussione redditi già accertati; la Corte non è però stata chiamata a decidere su tale profilo, avendo risolto la controversia sul tema della cessione.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 4
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4
Invocato dalle parti in relazione ai vizi di motivazione e autosufficienza dei motivi; la Corte ha ritenuto le eccezioni infondate e ha esaminato il motivo di cassazione principale.
Massime di principio
- La cessione pro soluto trasferisce al cessionario non solo il diritto di incasso ma anche il rischio di perdita: il cedente perde la disponibilità del credito e non può dedurre, per effetto dell'insolvenza del debitore, una perdita che non gli appartiene più.
- Se si pretende dedurre una perdita su credito dopo una cessione pro soluto, è onere del cedente provare che la cessione è avvenuta a prezzo 'vile' o che comunque sussiste un danno economico residuo: senza tale prova la deducibilità è preclusa.
- Nelle controversie di rimborso tributarie il contribuente agisce come attore sostanziale e deve allegare e provare i fatti che giustificano il rimborso; le difese dell'Amministrazione (anche se non precluse) possono essere esaminate anche se non sollevate nei precedenti gradi, salvo giudicato interno.
- Documenti in lingua straniera devono essere prodotti in modo utilizzabile nel processo (traduzioni quando richieste dalle norme processuali o dalla fase procedurale); carenze probatorie su fatti decisivi (es. data di apertura di procedura concorsuale estera) possono precludere il riconoscimento della perdita in annualità antecedenti.
- L'accertamento con adesione può avere rilievo, ma non è automaticamente ostativo al riesame della deducibilità se la questione sostanziale riguarda la disponibilità del credito in capo al contribuente al momento della deduzione; inoltre, la Corte può decidere la controversia nel merito senza nuovi accertamenti quando il problema è risolvibile per diritto.
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