Cassazione Penale, Sentenza n. 39491/2022 del 19/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Avengna impugnava l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza di primo grado che lo aveva condannato a quattro mesi di arresto per il reato previsto dall'art.116 d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (guida senza patente), contestando in particolare l'affermazione di recidiva nel biennio. Il ricorrente sosteneva che la recidiva non era stata contestata nel capo di imputazione e che, dopo la depenalizzazione prevista dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n.8, la fattispecie semplice è divenuta illecito amministrativo mentre la recidiva nel biennio è configurata come reato autonomo che richiede l'accertamento definitivo di un precedente reato o di una analoga violazione amministrativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato l'ordinanza di appello che, pur dichiarando i motivi aspecifici, aveva esaminato il merito; ha chiarito che la Corte d'appello può dichiarare l'inammissibilità solo se i motivi mancano di specificità o di minima argomentazione, non se sono infondati. Dal controllo è emerso che il precedente del 10 agosto 2017 era stato solo accertato come violazione amministrativa senza definitivo accertamento. Esclusa quindi la recidiva nel biennio nei termini richiesti, per i fatti valutati non sussiste più il reato (la condotta è solo illecito amministrativo). La sentenza è stata annullata senza rinvio e, poiché l'art.9 del d.lgs. n.8/2016 prevede l'obbligo, la Corte ha disposto la trasmissione della sentenza al Prefetto di Messina.
Norme richiamate
art.116 d.lgs. 30 aprile 1992, n.285
Norma del codice della strada relativa alla guida senza patente, oggetto della condanna di primo grado
Riforma di depenalizzazione: ha trasformato la fattispecie semplice in illecito amministrativo e ha reso autonoma la fattispecie aggravata dalla recidiva nel biennio
Interpretata dalla giurisprudenza nel senso che la recidiva nel biennio si configura con l'accertamento definitivo di un precedente reato specifico o di una precedente analoga violazione amministrativa definitivamente accertata
art.581 cod. proc. pen. (riforma legge 23 giugno 2017, n.103)
Stabilisce i limiti per la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione: l'inammissibilità può essere dichiarata solo per mancanza di specificità o di argomentazione minima, non per motivi ritenuti infondati
Consente alla Corte di Cassazione di valutare il merito dopo aver superato il vaglio di ammissibilità
Prevede l'obbligo di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente in caso di annullamento per depenalizzazione; quindi la sentenza è stata inviata al Prefetto
artt. 40 e 41 legge 24 novembre 1981, n.689
Richiamate come esempio di norme transitorie che, se presenti, possono disciplinare l'eventuale trasmissione degli atti; qui è stato però rilevato che l'art.9 del d.lgs. n.8/2016 prevede espressamente l'obbligo di trasmissione
Massime di principio
- Dopo la depenalizzazione (d.lgs. n.8/2016) la fattispecie semplice di guida senza patente è illecito amministrativo; la recidiva nel biennio è reato autonomo e richiede un accertamento definitivo precedente (penale o amministrativo) per essere applicata.
- La Corte d'appello può dichiarare inammissibile un appello solo quando i motivi siano aspecifici o privi di qualsiasi argomentazione utile; se i motivi sono infondati sul piano del merito la Corte deve decidere sul merito confermando o riformando la sentenza di primo grado, non dichiarare inammissibilità.
- Se negli atti precedenti il 'precedente' risulta solo come violazione amministrativa non definitivamente accertata, non può integrarsi la recidiva nel biennio ai fini penali.
- Quando, per effetto di una legge di depenalizzazione, il fatto non è più previsto come reato ma come illecito amministrativo, la Cassazione può annullare la condanna senza rinvio per 'non essere il fatto previsto dalla legge come reato'.
- Se la norma di depenalizzazione prevede un obbligo, gli atti devono essere trasmessi all'autorità amministrativa competente (es. Prefetto) perché venga contestata/sanzionata l'illecito amministrativo.
- In impugnazione è essenziale che il ricorrente specifichi gli elementi di fatto e di diritto diretti a confutare la motivazione di primo grado: l'assenza di specificità può comportare inammissibilità, ma ciò va distinto dall'analisi di merito sulla fondatezza delle censure.
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