Cassazione Penale, Ordinanza n. 15007/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso era volto a contestare la sentenza di appello sotto tre profili: anzitutto l'apprezzamento del materiale probatorio, ritenuto dalla difesa erroneo; poi la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis c.p., dedotta in relazione a una condotta asseritamente posta in essere come reazione ad atto arbitrario del pubblico ufficiale; infine la valutazione della recidiva, censurata per asserita illegittimità o inadeguatezza del relativo giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutte le doglianze. Ha osservato che le censure sull'apprezzamento del compendio probatorio miravano a una rivalutazione del merito, già affrontato dalla Corte di appello con motivazione congrua, adeguata e priva di vizi logici, basata su corretti criteri inferenziali e coerente con la decisione di primo grado. Ha poi rilevato che il motivo sulla causa di non punibilità ex art. 393-bis c.p. era generico, perché non indicava elementi oggettivi idonei a far emergere un errore sul fatto tale da rendere arbitrario l'atto del pubblico ufficiale. Infine ha ritenuto generico anche il motivo sulla recidiva, essendo stati considerati i numerosi precedenti penali, anche specifici, la loro epoca, la gravità dei fatti e la maggiore propensione a delinquere dell'imputato. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità richiede elementi oggettivi idonei a desumere un errore sul fatto tale da far apparire arbitrario l'atto del pubblico ufficiale; in mancanza di tali elementi la censura è generica.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le censure che si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio sono inammissibili in cassazione quando la sentenza impugnata ha fornito una motivazione congrua, adeguata e immune da vizi logici, fondata su corretti criteri inferenziali e coerente con le decisioni di merito precedenti.
- La causa di non punibilità prevista dall'art. 393-bis c.p. non può essere invocata in modo meramente assertivo: occorre allegare specifici elementi oggettivi dai quali possa desumersi un errore sul fatto e, quindi, l'apparenza di arbitrarietà dell'atto del pubblico ufficiale.
- La censura sulla recidiva deve confrontarsi con il concreto percorso argomentativo del giudice di merito; è inammissibile se generica e se non si misura con la valorizzazione dei precedenti penali, della loro specificità, della loro epoca e degli elementi sintomatici di maggiore pericolosità dell'imputato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte deve applicare la conseguenza sanzionatoria di cui all'art. 616 c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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