Cassazione Penale, Ordinanza n. 06638/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso riguarda la richiesta di riconoscimento della continuazione tra due reati associativi di narcotraffico per i quali il ricorrente era stato condannato con due sentenze diverse. Il giudice dell'esecuzione aveva escluso l'identità del medesimo disegno criminoso valorizzando la distanza temporale tra i fatti, la commissione in concorso con soggetti non coincidenti e la mancata emersione del momento in cui sarebbe sorta l'idea di partecipare ad entrambe le associazioni. Il ricorrente ha contestato tale valutazione, ma la Corte ha ritenuto che le doglianze si risolvessero in deduzioni di merito, volte a sollecitare una nuova valutazione degli elementi già esaminati, senza indicare una specifica circostanza idonea a dimostrare che, sin dalla prima adesione, fosse stato programmato almeno nelle linee essenziali anche il successivo reato associativo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione aveva correttamente escluso la continuazione per mancanza di prova dell'unitario disegno criminoso, e che i motivi di ricorso tendevano solo a ottenere una rivisitazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, cod. pen.
identità del disegno criminoso
La continuazione richiede che l'agente abbia previamente rappresentato e unitariamente deliberato una serie di condotte criminose; non basta un generico programma di vita delinquenziale.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo
Il mero orientamento stabile a delinquere non integra la continuazione, perché l'istituto presuppone un programma criminoso specifico e almeno essenzialmente determinato.
condanna ... al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, e in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione è necessario accertare la preordinazione, sin dal primo reato, anche solo nelle linee essenziali, dei successivi illeciti: non è sufficiente la mera affinità tra fatti o la comune inclinazione a delinquere.
- Il medesimo disegno criminoso può essere desunto da indicatori sintomatici quali omogeneità delle violazioni, contiguità temporale, analogia del modus operandi, unità del contesto e compartecipazione di soggetti, ma tali indici non hanno valore automatico e devono essere valutati complessivamente.
- Quando il giudice di merito ha escluso la continuazione con motivazione congrua e immune da vizi logici, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito.
- Nel caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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