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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20082/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2005, emessi a seguito di verifica della Guardia di finanza per un'attività di noleggio e vendita di apparecchi audiovisivi. In primo grado i ricorsi riuniti erano stati respinti; in appello la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l'impugnazione, ritenendo che l'avviso fosse infondato perché avrebbe erroneamente imputato al contribuente la mancata istituzione e tenuta delle scritture contabili, mentre dal verbale risultavano tenute correttamente; inoltre aveva ritenuto non adeguatamente motivato il ricarico del 172% e mancanti le specifiche circostanze poste a base delle percentuali di ricarico. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avesse equivocato il contenuto degli accertamenti, le doglianze del contribuente e le difese dell'Ufficio, pronunciando oltre il chiesto; con il secondo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., perché la CTR avrebbe deciso su circostanze e presupposti diversi da quelli oggetto della lite. La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi, ritenendoli sostanzialmente coincidenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha rilevato che dagli avvisi di accertamento e dagli atti di causa emergevano contestazioni specifiche diverse da quelle valorizzate dalla CTR, tra cui la mancata presentazione delle dichiarazioni per più annualità, la percezione di redditi assoggettati a ritenuta e la mancata istituzione/tenuta delle scritture contabili, elementi che legittimavano l'accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973. La CTR, invece, aveva fondato la decisione sul vizio di motivazione dell'avviso, profilo non dedotto dal contribuente nei motivi introduttivi, introducendo così un tema estraneo al giudizio e violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio al giudice di appello per un nuovo esame del merito della controversia secondo i principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il giudice non può fondare la decisione su fatti o titoli diversi da quelli dedotti dalle parti, pena extrapetizione o ultrapetizione

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    consente il ricorso per cassazione per nullità della sentenza derivante, nel caso concreto, da violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    nel caso dedotto, è stato invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha trattato la censura come parte della medesima doglianza di ultrapetizione

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    legittima l'accertamento induttivo in presenza di specifiche irregolarità e omissioni contabili e dichiarative emerse nel caso

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. ricorre quando il giudice di merito decide la controversia sulla base di un diverso titolo di illegittimità dell'atto impugnato rispetto a quello effettivamente dedotto dal ricorrente, introducendo così un tema nuovo e estraneo al thema decidendum.
  • Nei giudizi di impugnazione di atti impositivi, i motivi di ricorso del contribuente delimitano la causa petendi dell'azione di annullamento; il giudice non può accogliere il ricorso valorizzando un vizio dell'atto non dedotto, anche se astrattamente configurabile.
  • La ricostruzione del contenuto degli avvisi di accertamento e dei motivi di impugnazione deve essere puntuale: un'errata rappresentazione dei fatti di causa e delle contestazioni fiscali può tradursi in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • Quando risultano contestazioni relative a mancata tenuta delle scritture, omessa presentazione delle dichiarazioni e ulteriori irregolarità dichiarative, l'Ufficio può fare ricorso all'accertamento induttivo; la legittimità dell'atto va scrutinata rispetto ai vizi effettivamente denunciati dal contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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