Cassazione Penale, Ordinanza n. 05614/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna emessa in primo grado, definita all'esito di giudizio abbreviato, per detenzione/cessione di sostanze stupefacenti in ipotesi di lieve entità. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che il fatto fosse di modesta offensività. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p., censurando la valutazione di merito sulla gravità del fatto e sulla mancanza di elementi favorevoli.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sull'art. 131-bis c.p., osservando che la Corte territoriale aveva correttamente escluso la causa di non punibilità per abitualità del comportamento, desunta da plurimi precedenti specifici e recenti in materia di stupefacenti, e richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso almeno due illeciti oltre quello oggetto del processo. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il motivo sulle attenuanti generiche e sull'art. 62 n. 4 c.p., valorizzando la motivazione della Corte d'appello sull'assenza di elementi positivi per le generiche e sulla non speciale tenuità del lucro e della gravità dell'evento dannoso ai fini dell'attenuante, precisando inoltre che il comportamento successivo al reato non è rilevante per tale ultima valutazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
La fattispecie contestata è stata qualificata come reato in materia di stupefacenti di lieve entità, già definitivamente accertato nei gradi di merito.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando ricorre un indice ostativo di abitualità del comportamento, desunta anche da precedenti specifici e recenti dell'imputato.
Il diniego delle attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice di merito evidenzia l'assenza di elementi positivi idonei a giustificarne la concessione.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non consegue automaticamente alla qualificazione del fatto come di lieve entità in materia di stupefacenti; occorre verificare la speciale tenuità sia del lucro sia della gravità dell'evento dannoso o pericoloso.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La qualificazione del fatto come di lieve entità non implica di per sé il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.
D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modif. dalla L. 24 luglio 2008, n. 125
La modifica dell'art. 62-bis c.p. ha reso l'incensuratezza non più sufficiente, da sola, a fondare la concessione delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il comportamento deve considerarsi abituale quando l'autore abbia commesso almeno due ulteriori illeciti oltre quello oggetto del procedimento; il giudice può valorizzare anche precedenti specifici, recenti o già ritenuti non punibili in altri procedimenti, purché risultino dall'istruttoria o dal curriculum penale.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo se fondato su precedenti penali significativi e su una serialità criminosa incompatibile con la non abitualità richiesta dalla norma.
- Il rigetto delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice dia conto dell'assenza di elementi positivi, non essendo più sufficiente la sola incensuratezza dell'imputato.
- In materia di stupefacenti, la qualificazione del fatto come di lieve entità non comporta automaticamente il riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, poiché occorre un autonomo accertamento sulla speciale tenuità del lucro perseguito e della gravità dell'evento dannoso o pericoloso.
- Ai fini dell'art. 62 n. 4 c.p., il comportamento successivo al reato non assume rilievo decisivo nella valutazione della speciale tenuità del danno o del pericolo.
- In sede di legittimità, sono inammissibili le doglianze che si risolvono nella mera critica della valutazione di merito quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua e coerente con i principi di diritto consolidati.
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