Cassazione Penale, Ordinanza n. 17044/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli deducendo, con il primo e il terzo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla validità della querela e alla mancata concessione della non menzione nel casellario giudiziale, richiamando gli artt. 120 c.p., 337, comma 3, c.p.p. e 175 c.p. Con il secondo motivo contesta l'apparenza della motivazione e l'inosservanza della legge penale rispetto agli artt. 615-ter e 640-ter c.p., nonché la violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., sostenendo un difetto di correlazione tra imputazione e decisione. La Corte di cassazione rileva però che i primi e terzi motivi ripropongono censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza una critica specifica alla motivazione impugnata, mentre il secondo motivo introduce questioni non dedotte in appello, con conseguente violazione della catena devolutiva.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Sul piano sostanziale, la decisione impugnata resta ferma, con mantenimento della condanna pronunciata nei gradi di merito. La Corte sottolinea che alcune doglianze erano meramente riproduttive di questioni già vagliate, mentre la censura sui reati e sulla correlazione tra accusa e sentenza era non proponibile per mancata deduzione in appello.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla questione della validità della querela e della legittimazione del soggetto che l'ha sottoscritta quale persona offesa.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla censura sulla querela; la Corte osserva che la questione era già stata correttamente affrontata dai giudici di merito.
Richiamato in relazione al diniego della non menzione della condanna nel casellario giudiziale.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso per contestare l'apparenza della motivazione e l'inosservanza della legge penale.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso, ma la censura è stata ritenuta non proponibile perché non formulata in appello.
Richiamato per dedurre la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza.
Richiamato per dedurre la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza.
Applicato per dichiarare non consentito il motivo di ricorso non formulato in grado di appello, in violazione della catena devolutiva.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono scrutinabili censure che si limitino a riproporre questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito senza una specifica critica argomentativa alla sentenza impugnata.
- Le doglianze di violazione di legge o di vizio motivazionale devono confrontarsi puntualmente con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; in difetto, il motivo è indeducibile.
- Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non dedotte in appello, poiché ciò viola la catena devolutiva e rende il motivo non consentito ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
- La contestazione sulla validità della querela e sulla legittimazione della persona offesa deve essere affrontata con specifica critica alle argomentazioni di merito già spese sul punto.
- La censura relativa al difetto di correlazione tra imputazione e sentenza presuppone che la questione sia stata devoluta nei precedenti gradi di giudizio; se proposta per la prima volta in cassazione è inammissibile.
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