Cassazione Penale, Ordinanza n. 32755/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello deducendo, con il primo motivo, mancanza e insufficienza di motivazione sulla ritenuta responsabilità, lamentando che il giudice di merito avesse valorizzato in modo apodittico la prova della condotta e avesse omesso di rispondere alle deduzioni difensive. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio motivazionale sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla propria buona fede, sostenendo in sostanza di aver sbagliato nell’indicare i redditi rilevanti nella domanda di patrocinio a spese dello Stato. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici e meramente assertivi, non specificamente confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, e ha ricordato che la condotta contestata integra il delitto di false indicazioni/omissioni nella domanda di patrocinio a spese dello Stato, reato di pura condotta che richiede dolo generico e non può essere escluso da un mero difetto di controllo o da un preteso errore sui redditi da indicare.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure non contenevano una critica specifica alla motivazione di appello, che risultava invece logica, coerente e fondata sulla valutazione degli elementi probatori. Ha inoltre precisato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o omissioni rilevano indipendentemente dal conseguimento del beneficio e che l’errore invocato dalla ricorrente non escludeva il dolo, essendo stato motivatamente escluso dai giudici di merito un errore sull’identificazione dei redditi da inserire nella dichiarazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma incriminatrice in materia di patrocinio a spese dello Stato; le false indicazioni o omissioni nella domanda integrano il reato indipendentemente dall’effettiva sussistenza dei requisiti reddituali, purché sorrette da dolo generico.
art. 76 d.lgs. n. 115 del 2002
Richiamato come disposizione extrapenale rilevante ai fini della disciplina del patrocinio a spese dello Stato; la Corte ne afferma la funzione integratrice del precetto penale.
L’errore su norme extrapenali richiamate nella fattispecie è trattato come errore sulla legge penale e dunque inescusabile, quando incide su elementi della fattispecie incriminatrice.
Il reato contestato è qualificato come figura speciale del falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico e come reato di pura condotta.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata per escludere l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e legittimare la condanna alla sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è ammissibile una censura meramente assertiva o generica che non si confronti in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e che richieda, di fatto, una nuova valutazione del fatto.
- Nel delitto di false indicazioni o omissioni nella domanda di patrocinio a spese dello Stato la rilevanza penale non dipende dall’effettiva spettanza del beneficio, ma dalla falsità o omissione della dichiarazione richiesta dalla legge.
- La fattispecie in materia di patrocinio a spese dello Stato richiede dolo generico: è necessaria la consapevolezza e volontà di rendere una dichiarazione non veritiera o incompleta, non essendo sufficiente né rilevante un mero difetto di controllo colposo.
- Le norme che disciplinano i requisiti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato operano come disposizioni extrapenali integratrici del precetto penale; l’errore su di esse è, di regola, inescusabile quando incide sulla struttura della fattispecie.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza che emerga assenza di colpa nella sua proposizione, conseguono la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 616 c.p.p.
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