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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32611/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Cagliari pronunciata a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. in relazione a reati fallimentari. In appello aveva rinunciato a tutti i motivi di gravame diversi da quello sulla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. La Corte d'appello, secondo la proposta concordata, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. equivalenti alle aggravanti contestate, fissando la pena in anni quattro di reclusione. Con l'unico motivo di ricorso si contestava il giudizio di equivalenza tra circostanze, deducendo che le attenuanti generiche avrebbero dovuto prevalere sulle aggravanti, con conseguente più favorevole trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, trattandosi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. all'esito di concordato in appello, non sono deducibili in cassazione i motivi relativi alla determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione, né le doglianze su motivi rinunciati. Ha quindi applicato la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza emessa a seguito di concordato in appello è sindacabile in cassazione solo per vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della decisione rispetto a quanto concordato; non per doglianze su motivi rinunciati o su meri vizi nella determinazione della pena, salvo illegalità della sanzione.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche erano state considerate equivalenti alle aggravanti contestate nel giudizio di appello; la doglianza sul diverso giudizio di bilanciamento è stata ritenuta non deducibile in cassazione nel caso concreto.

  • art. 216, primo comma, nn. 1 e 2, l. fall.

    Costituisce il titolo di reato per cui l'imputato era stato condannato in appello, nell'ambito della fattispecie di bancarotta fraudolenta.

  • art. 223 l. fall.

    È stata richiamata quale norma di estensione/sanzionatoria dei fatti fallimentari contestati.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, nel perimetro del concordato in appello, non è ammissibile la censura sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando il motivo sia stato rinunciato o non trasfuso in un vizio di legalità della pena.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La causa di inammissibilità è stata dichiarata senza formalità di procedura.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza di appello pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. sono deducibili solo i vizi inerenti alla formazione del consenso al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra accordo e pronuncia; restano precluse le censure su motivi rinunciati.
  • Le doglianze sulla determinazione della pena sono inammissibili se non sfociano nell'illegalità della sanzione, cioè quando la pena irrogata resta nei limiti edittali e corrisponde alla previsione legale.
  • Nel concordato in appello la contestazione del giudizio di bilanciamento tra circostanze, se attiene a un profilo coperto dall'accordo o a motivi già rinunciati, non è devolvibile in cassazione come ordinario vizio di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione può essere dichiarata senza formalità di procedura quando ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniBancarotta fraudolenta
RamiProcesso penaleReati fallimentari
IstitutiNullità processuale

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