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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32618/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione è fondata sulla manifesta genericità dei motivi, sulla mancanza di specifico confronto con le rationes decidendi della sentenza impugnata e sull'assenza di contenuto giuridico apprezzabile del motivo relativo alla confisca.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello, ma l'ordinanza rileva che i motivi erano del tutto generici e privi della specificità richiesta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591, lett. c), c.p.p. Secondo la Corte, il ricorso era redatto in modo stereotipato e riutilizzabile per una pluralità indeterminata di casi, con riferimenti incongrui alla sentenza di primo grado, con il richiamo a una vicenda diversa da quella decisa, con numerazione dei motivi priva di logica sequenziale e con argomentazioni confuse e ripetitive. Inoltre, il ricorso non si confrontava con i temi centrali affrontati nei giudizi di merito, ossia la responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio, già oggetto di una doppia conforme che aveva ricostruito chiaramente sia l'elemento oggettivo sia quello soggettivo. Anche il motivo sul trattamento sanzionatorio e quello sulla confisca erano ritenuti totalmente generici; il secondo, in particolare, era privo di un contenuto giuridico apprezzabile.

Norme richiamate

  • art. 581, lett. c), c.p.p.

    La Corte richiama la norma sulla specificità dei motivi di impugnazione, affermando che il ricorso deve confrontarsi puntualmente con la decisione impugnata e non può consistere in formulazioni generiche o stereotipate.

  • art. 591, lett. c), c.p.p.

    La norma è evocata quale base per dichiarare l'inammissibilità del ricorso quando i motivi sono privi della necessaria specificità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e autosufficienti: è inammissibile un atto che si presenti come modello generico astrattamente utilizzabile per casi diversi.
  • La specificità dei motivi richiede il confronto effettivo con le rationes decidendi della sentenza impugnata; non è sufficiente riproporre censure di merito in modo confuso, ripetitivo o incongruo.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve misurarsi con la ricostruzione fattuale e giuridica compiuta dai giudici di merito, indicando con precisione gli errori denunciati.
  • Censure su trattamento sanzionatorio o confisca sono inammissibili se formulate in modo meramente assertivo, senza un contenuto giuridico apprezzabile o senza specifica critica della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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