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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32616/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto da un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 13 settembre 2024. Dal testo emerge che i motivi 6 e 7 riguardavano, rispettivamente, la mancanza di motivazione e il trattamento sanzionatorio, ma erano ritenuti inammissibili in questa sede perché concernenti profili non trattati in secondo grado, in violazione della catena devolutiva ex art. 606, comma 3, c.p.p. I motivi residui, dal n. 1 al n. 5, erano considerati generici e ripetitivi, perché sostanzialmente riproducevano le doglianze già svolte in appello senza confrontarsi in modo argomentato con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte rileva inoltre che la decisione di merito aveva già fornito una giustificazione compiuta e non illogica, escludendo come non verosimili le ricostruzioni alternative che miravano a escludere la responsabilità dell'imputato, a riqualificare il concorso nel reato in mero favoreggiamento, o comunque a ridimensionarne il ruolo per ottenere l'attenuante di cui all'art. 114 c.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    I motivi di ricorso che investono questioni non trattate in appello sono preclusi in cassazione per violazione della catena devolutiva.

  • art. 581 lett. c) c.p.p.

    Il ricorso deve contenere motivi specifici; la mera riproposizione delle doglianze di merito non soddisfa l'onere di specificità.

  • art. 591 lett. c) c.p.p.

    La mancanza di specificità dei motivi integra causa di inammissibilità del ricorso.

  • art. 114 c.p.

    L'attenuante del concorso di minima importanza è richiamata come profilo che le ricostruzioni alternative miravano a sostenere, ma la Corte ritiene non credibili le basi fattuali per riconoscerla.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere proposti motivi su profili non devoluti al giudice di appello, poiché ciò viola il principio della catena devolutiva.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e argomentate: la semplice riproduzione delle doglianze già formulate nei gradi di merito integra motivi apparenti e quindi inammissibili.
  • La critica alla sentenza impugnata deve confrontarsi con la sua motivazione effettiva; in mancanza di un reale confronto argomentativo, il ricorso è inammissibile.
  • Quando la sentenza di merito offre una motivazione compiuta e non illogica, la cassazione non può essere utilizzata per riproporre una diversa lettura dei fatti non sorretta da specifiche censure logiche o giuridiche.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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