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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32617/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 23 gennaio 2025, deduceva violazioni di legge penale e processuale. Dalla motivazione emerge che le censure tendevano in sostanza a contestare la valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione della responsabilità operata dai giudici di merito, proponendo una lettura alternativa degli elementi acquisiti. Inoltre, l'unico motivo relativo al trattamento sanzionatorio era ritenuto generico perché non si confrontava con la motivazione della sentenza di appello, che aveva valorizzato l'uso di una pistola quale indice di maggiore gravità della condotta e di esclusione della speciale tenuità del danno ex art. 62, n. 4, c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, da un lato, che non è deducibile la violazione dell'art. 192 c.p.p. come censura della mera omessa o errata valutazione della prova, se non nei limiti di una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica; dall'altro, che i motivi miravano impropriamente a ottenere un terzo grado di merito. Il motivo sul trattamento sanzionatorio è stato giudicato generico e non confrontato con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    La violazione dei parametri di valutazione della prova non può essere dedotta per sindacare direttamente l'omessa o erronea valutazione degli elementi probatori; è censurabile solo se si traduce in motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    La sentenza di merito ha escluso la speciale tenuità del danno valorizzando l'uso di una pistola come elemento che eleva la gravità della condotta oltre la soglia della circostanza attenuante.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare le censure sulla valutazione della prova in una richiesta di riesame del merito, poiché la Corte di cassazione non svolge un terzo grado di giudizio di fatto.
  • La deduzione della violazione dell'art. 192 c.p.p. è ammissibile solo se la critica si traduce in un vizio argomentativo della motivazione, e non quando mira soltanto a sostituire la propria lettura del compendio probatorio a quella accolta dai giudici di merito.
  • Un motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; se ignora la ratio decidendi e si limita a formule generiche, il ricorso è inammissibile.
  • L'uso di un'arma può costituire elemento idoneo a escludere la speciale tenuità del danno, quando il giudice di merito lo valorizzi come indice della maggiore gravità della condotta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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