Cassazione Penale, Ordinanza n. 32596/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Nel giudizio di primo grado il Tribunale aveva assolto tre imputati dal reato di gestione illecita di rifiuti; per uno di essi erano state pronunciate assolvere ai sensi della particolare tenuità del fatto, mentre per altri coimputati l'assoluzione era stata per difetto di prova o per non aver commesso il fatto. L'imputato ricorrente ha proposto ricorso per cassazione per saltum sostenendo che la motivazione fosse internamente contraddittoria: in premessa la sentenza affermava che gli imputati andavano assolti perché l'imputazione era "manifestamente priva di sostegno probatorio", ma nel dispositivo e nella parte argomentativa avrebbe invece fatto leva sulla causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Da ciò il ricorrente deduceva un vizio insanabile di motivazione e chiedeva l'accoglimento del ricorso, ovvero la conversione in appello.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato il merito della censura, ritenendo che l'impugnazione, pur proposta formalmente come ricorso per cassazione per saltum, dovesse essere qualificata come appello. Ha osservato che il reato contestato, nella parte relativa ai rifiuti pericolosi, era punito con pena congiunta e che, in tale ipotesi, la sentenza era appellabile; inoltre, poiché le doglianze investivano vizi di motivazione riconducibili all'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., il ricorso immediato per cassazione non era ammissibile nei limiti dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. Conseguentemente ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro, qualificando l'impugnazione come appello.
Norme richiamate
art. 256, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
norma incriminatrice contestata, richiamata solo per individuare il reato ambientale oggetto del giudizio e, quanto alla parte sui rifiuti pericolosi, ritenuta punita con pena congiunta quindi appellabile
art. 569, comma 3, cod. proc. pen.
il ricorso immediato per cassazione per saltum è soggetto a limiti rigorosi; se le censure attengono a vizi di motivazione, l'impugnazione va convertita in appello
art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen.
le doglianze formulate dal ricorrente erano incentrate su contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, quindi su motivi propri dell'appello e non del ricorso per saltum
art. 569, comma 3, cod. proc. pen.
base normativa per la conversione dell'impugnazione nella forma corretta e la trasmissione degli atti al giudice di merito
Massime di principio
- Quando una sentenza di primo grado è appellabile perché il reato contestato è punito con pena congiunta, il ricorso immediato per cassazione per saltum non può essere utilizzato per far valere censure di merito sulla motivazione.
- Se l'impugnazione proposta come ricorso per cassazione investe vizi di motivazione, contraddittorietà o manifesta illogicità della decisione, essa deve essere qualificata come appello e trasmessa al giudice di merito competente.
- La qualificazione dell'impugnazione dipende non dalla sua denominazione formale, ma dal contenuto effettivo delle censure e dal regime di impugnabilità della decisione impugnata.
- In presenza di una sentenza assolutoria, la deduzione di un vizio tra diversa formula assolutoria e motivazione non può essere veicolata con ricorso per saltum se il rimedio corretto è l'appello.
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