Cassazione Civile, Ordinanza n. 14232/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al prelievo erariale unico per l’anno 2017, emesso a seguito di controllo della Guardia di Finanza presso il bar da lei gestito, dove era installato un apparecchio slot machine con doppia scheda: una regolare collegata alla rete telematica e una irregolare non connessa, attivabile mediante un dispositivo interno. La pretesa fiscale era stata quantificata sull’imponibile accertato e sull’aliquota applicabile. In primo grado il ricorso era stato accolto ritenendo obbligato al pagamento solo l’autore dell’illecito, individuato nel soggetto che aveva installato l’apparecchio. In appello l’Amministrazione aveva ottenuto riforma della decisione e la contribuente, rimasta contumace in appello, ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) nullità della sentenza d’appello per carenza di motivazione e violazione delle norme sulla motivazione della sentenza, assumendo che la Corte tributaria si fosse pronunciata solo su sottoscrizione dell’atto e solidarietà, senza affrontare motivazione dell’avviso e prova dei fatti; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle stesse questioni; 3) violazione dell’art. 39-quater d.l. 269/2003, sostenendo che la responsabilità solidale dell’esercente dei locali sussisterebbe solo se l’autore dell’illecito non fosse identificato, e comunque non fino al passaggio in giudicato della sentenza nei confronti dell’autore materiale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso il vizio di omessa pronuncia e quello di carenza di motivazione, osservando che le questioni non erano state ritualmente riproposte in appello dalla contribuente rimasta contumace e che, in ogni caso, la sentenza impugnata conteneva un’adeguata risposta sulle doglianze relative a motivazione dell’avviso e prova. Quanto al merito, la Corte ha corretto la motivazione della sentenza d’appello ex art. 384, comma 4, c.p.c., chiarendo che, nel caso di apparecchi muniti di scheda irregolare e quindi privi del nulla osta per la parte illecita, l’art. 39-quater d.l. 269/2003 prevede comunque la responsabilità solidale dell’esercente dei locali con chi ha installato l’apparecchio, indipendentemente dall’identificazione dell’autore materiale e senza che sia necessario il passaggio in giudicato della sentenza penale o civile nei suoi confronti. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e alle somme previste per la lite temeraria, oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato come vizio denunciato per asserita nullità della sentenza per motivazione inesistente o omessa pronuncia.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
Norma sulla motivazione della sentenza tributaria, invocata dalla ricorrente per censurare la decisione d'appello.
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza, la cui violazione è stata esclusa dalla Corte.
La Corte esclude il vizio di omessa pronuncia perché le questioni non erano state ritualmente riproposte in appello da parte contumace.
Le domande ed eccezioni non accolte o assorbite devono essere riproposte in appello; altrimenti si intendono rinunciate.
Nel processo tributario opera il medesimo principio di necessaria riproposizione delle questioni assorbite o non accolte.
È richiamato per la proposta di definizione accelerata del ricorso.
La Corte corregge la motivazione della sentenza impugnata pur confermandone il dispositivo, ritenendo infondato il motivo sul punto.
«Il prelievo erariale unico è dovuto anche sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d’azzardo, privi del nulla osta ... È responsabile in solido ... l'esercente a qualsiasi titolo dei locali in cui sono installati ... Per gli apparecchi ... muniti del nulla osta ... Nel caso in cui non sia possibile l'identificazione dei soggetti che hanno commesso l'illecito ... sono responsabili in solido ... il soggetto che ha provveduto alla loro installazione, il possessore o detentore ... l'esercente a qualsiasi titolo dei locali ... e il concessionario di rete titolare del relativo nulla osta ...»
La norma distingue tra apparecchi privi di nulla osta e apparecchi muniti di nulla osta ma esercitati illecitamente; nel primo caso l’esercente dei locali risponde sempre in solido con chi ha installato l’apparecchio, nel secondo la responsabilità solidale opera solo se non è possibile identificare gli autori dell’illecito.
La Corte condanna la ricorrente al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità aggravata.
È disposta la condanna di una somma in favore della cassa delle ammende perché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta di definizione accelerata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il calcolo dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, le questioni assorbite o non esaminate nel primo grado devono essere riproposte in appello dalla parte soccombente o contumace; in difetto, non può configurarsi omessa pronuncia del giudice di secondo grado.
- Dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., il vizio di motivazione è configurabile solo in caso di motivazione del tutto mancante, apparente, incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile; non basta una motivazione sintetica o non condivisa dalla parte.
- In materia di prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco, quando l’apparecchio o la parte contestata dell’apparecchio è priva di nulla osta, l’esercente dei locali risponde in solido con il soggetto che ha installato l’apparecchio, indipendentemente dall’identificazione o dal giudicato sull’autore materiale dell’illecito.
- La disciplina del prelievo erariale unico distingue nettamente tra apparecchi privi di nulla osta e apparecchi muniti di nulla osta ma utilizzati illecitamente; tale distinzione incide sui soggetti obbligati e sui presupposti della responsabilità solidale.
- La Corte di cassazione può correggere la motivazione della sentenza impugnata, mantenendone fermo il dispositivo, quando il risultato decisorio è corretto ma la ratio espressa dal giudice di merito è giuridicamente inesatta.
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