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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37033/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 30 ottobre 2025 della Corte d’assise d’appello di Palermo, che aveva confermato la sua condanna per omicidio preterintenzionale. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 52 e 55 c.p. e vizi di motivazione, anche per travisamento della prova, contestando l’esclusione della legittima difesa reale o putativa e, in subordine, dell’eccesso colposo. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 99 c.p. e vizio di motivazione sull’applicazione della recidiva. Con il terzo ha dedotto violazione dell’art. 62, n. 2, c.p. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell’attenuante della provocazione. La memoria depositata il 17 giugno 2026, in vista dell’udienza del 24 giugno 2026, è stata ritenuta tardiva rispetto al termine di quindici giorni previsto dall’art. 611, comma 1, c.p.p. Non sono indicati nel testo ulteriori dettagli fattuali sulla condotta o sulla vittima.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è manifestamente infondato: prospetta una diversa lettura delle prove, senza censurare ritualmente l’argomentazione della Corte di merito, fondata in particolare sulle videoriprese, né dimostrare un effettivo travisamento. Il secondo e il terzo motivo non si confrontano con la motivazione d’appello, ritenuta congrua e conforme al diritto: essa aveva indicato gli elementi di fatto posti a fondamento della recidiva e aveva escluso la provocazione in ragione della reciprocità delle provocazioni. La memoria del 17 giugno 2026 non è stata considerata perché depositata oltre il termine di quindici giorni, da computarsi interi e liberi, prima dell’udienza del 24 giugno 2026. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella manifesta inammissibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1, c.p.p.

    premesso che non deve tenersi conto della memoria depositata nell'interesse dell'imputato il giorno 17 giugno 2026, e dunque quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza del giorno 24 giugno 2026, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    La memoria destinata all’udienza in cassazione deve essere depositata entro il termine di quindici giorni, computato escludendo sia il giorno iniziale sia quello finale; quella depositata oltre tale termine non viene considerata.

  • art. 52 c.p.

    il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione degli artt. 52 e 55, cod. pen. e il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in relazione all'esclusione della legittima difesa, reale o putativa e, in subordine, dell'eccesso colposo - è manifestamente infondato

    Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura relativa all’esclusione della legittima difesa, perché diretta a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio senza un’effettiva e rituale contestazione della motivazione di merito.

  • art. 55 c.p.

    il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione degli artt. 52 e 55, cod. pen. e il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in relazione all'esclusione della legittima difesa, reale o putativa e, in subordine, dell'eccesso colposo - è manifestamente infondato

    La censura subordinata sull’eccesso colposo è stata dichiarata manifestamente infondata insieme a quella sulla legittima difesa, poiché il ricorso sollecitava una diversa lettura delle prove senza confrontarsi ritualmente con la motivazione impugnata.

  • art. 99 c.p.

    considerato che il secondo motivo - che deduce la violazione dell'art. 99 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva - e il terzo motivo - che assume la violazione dell'art. 62, n. 2, cod. pen. e il vizio di motivazione con riguardo all'esclusione della circostanza attenuante della provocazione - lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, non si confronta con la motivazione che, in maniera congrua e conforme al diritto, ha esposto gli elementi di fatto che ha ritenuto dimostrativi di un'accresciuta pericolosità dell'imputato

    La censura relativa alla recidiva è inammissibile quando non si confronta con la motivazione d’appello che espone gli elementi fattuali ritenuti dimostrativi di un’accresciuta pericolosità dell’imputato.

  • art. 62, n. 2, c.p.

    considerato che il secondo motivo - che deduce la violazione dell'art. 99 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva - e il terzo motivo - che assume la violazione dell'art. 62, n. 2, cod. pen. e il vizio di motivazione con riguardo all'esclusione della circostanza attenuante della provocazione - lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, non si confronta con la motivazione che, in maniera congrua e conforme al diritto, ha esposto gli elementi di fatto che ha ritenuto dimostrativi di un'accresciuta pericolosità dell'imputato e della reciprocità delle provocazioni che esclude il riconoscimento dell'invocata attenuante

    La reciprocità delle provocazioni, accertata con motivazione congrua, è stata ritenuta ostativa al riconoscimento dell’attenuante; il motivo che non si confronta con tale motivazione non costituisce un’effettiva censura di legittimità.

  • art. 584 c.p.

    Rilevato che Mohamud Ismail Hasan ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 584 cod. pen.

    La norma individua il reato per il quale la condanna è stata confermata in appello; la decisione di cassazione non esamina nel merito la configurabilità del reato, essendo il ricorso dichiarato inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

    Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e, quando l’inammissibilità è imputabile a profili di colpa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; in questo caso la somma è stata fissata in euro 3.000.

Massime di principio

  • È inammissibile la censura in cassazione che, sotto la veste del vizio motivazionale o del travisamento della prova, si limiti a proporre una diversa lettura del materiale probatorio senza individuare e contestare ritualmente la motivazione della decisione impugnata.
  • Le doglianze sulla recidiva o sul mancato riconoscimento dell’attenuante della provocazione non superano il vaglio di legittimità se non si confrontano con le ragioni fattuali e giuridiche esplicitate dal giudice di merito; la reciprocità delle provocazioni può escludere l’attenuante della provocazione.
  • La memoria depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell’udienza previsto dall’art. 611, comma 1, c.p.p., calcolato a giorni interi e liberi, non viene considerata.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieOmicidioCause di giustificazioneCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaParte generaleProcesso penale

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