Cassazione Civile, Ordinanza n. 22770/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’amministrazione finanziaria aveva emesso due avvisi di accertamento ai fini IRES, relativi agli anni d’imposta 2005 e 2006, recuperando a tassazione un maggior reddito derivante da un’operazione immobiliare. La società sosteneva di aver sostenuto costi di realizzazione e di leasing superiori ai ricavi, così da maturare una minusvalenza; l’Ufficio, invece, riconosceva solo in parte tali costi e rideterminava una plusvalenza e un reddito imponibile. In primo grado la CTP riconosceva ulteriori costi ma non annullava integralmente gli avvisi; in appello la CTR annullava totalmente gli atti. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia denunciava violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR, una volta accolte solo alcune poste di costo, avrebbe dovuto rideterminare il reddito e limitare l’annullamento ai soli importi non dovuti, senza disporre l’integrale caducazione degli avvisi. La contribuente resistiva affermando che, sommando i costi riconosciuti in entrambi i gradi, il reddito risultava azzerato o comunque negativo, con conseguente illegittimità totale degli avvisi e riflessi anche sull’annualità successiva.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha affermato che, nel processo tributario, l’oggetto della controversia è il rapporto sostanziale e non la sola legittimità dell’atto, sicché il giudice, quando riconosce ulteriori componenti deducibili, deve rideterminare il risultato fiscale finale e non può limitarsi ad annullare integralmente l’avviso senza spiegare il passaggio logico-contabile che conduce a tale esito. Poiché la CTR aveva riconosciuto altri costi ma non aveva poi proceduto al ricalcolo del reddito e della minusvalenza, limitandosi a dichiarare l’annullamento totale degli avvisi, la sentenza è stata ritenuta viziata per omessa motivazione e violazione del thema decidendum. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla medesima CTR in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La decisione tributaria deve essere sorretta da adeguata motivazione; l’omessa esplicitazione del ragionamento decisorio che conduce all’annullamento totale dell’atto integra vizio di legittimità.
Il giudice non può omettere di pronunciarsi sul reale oggetto della controversia, che nel processo tributario è il rapporto d’imposta; se accoglie solo in parte le contestazioni del contribuente, deve rideterminare il dovuto e non annullare l’atto in modo non coerente con il thema decidendum.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
La violazione dell’art. 112 c.p.c. e il difetto di motivazione sul punto decisivo sono deducibili come nullità della sentenza.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudice non è vincolato a una logica meramente demolitoria dell’atto impugnato, ma deve decidere sul rapporto d’imposta e può sostituirsi all’Amministrazione nella rideterminazione della pretesa.
- Quando il giudice riconosce solo parte dei costi o delle deduzioni contestate, deve operare il ricalcolo complessivo del reddito imponibile; l’annullamento integrale dell’avviso è illegittimo se non corrisponde all’effettivo risultato della nuova quantificazione.
- La sentenza tributaria è nulla se, pur avendo accolto solo in parte le doglianze del contribuente, conclude per l’eliminazione totale della pretesa senza spiegare il percorso logico-contabile che giustifica tale esito.
- L’omessa considerazione del rapporto tra poste positive e poste negative del reddito, ai fini della determinazione del dovuto, integra vizio riconducibile alla violazione dell’art. 112 c.p.c. e al difetto di motivazione decisiva.
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