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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20148/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un precedente giudizio tributario conclusosi con plurimi gradi di merito e legittimità e con rinvii. In sede di rinvio conseguente all’ordinanza di cassazione n. 25876/2022, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ha accolto l’appello della parte contribuente, ma ha regolato le spese dei vari gradi di giudizio applicando, per alcuni gradi, il D.M. n. 140/2012 anziché il D.M. n. 55/2014, e ha inoltre rideterminato anche le spese del primo giudizio di legittimità, nonostante tale statuizione non fosse stata oggetto del rinvio né di specifica impugnazione. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 384 e 112 c.p.c., dell’art. 4 D.M. 5 aprile 2014 n. 55, delle Tabelle 1-2 allegate, dell’art. 15 d.lgs. 546/1992, dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio avesse violato il principio di diritto fissato dalla Cassazione e deciso ultra/extra petita sulle spese del primo giudizio di legittimità. Con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 10 e 384 c.p.c. e del D.M. 55/2014, assumendo che il giudice di rinvio avesse erroneamente applicato il D.M. 140/2012 ai primi gradi e avesse liquidato compensi inferiori ai minimi, oltre ad aver utilizzato scaglioni di valore non conformi a quello già indicato dalla Cassazione (Euro 5.201,00 - 26.000,00).

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i motivi. Ha affermato che il giudizio di rinvio è un processo chiuso, vincolato alla sentenza di annullamento e ai motivi di appello già proposti, e che il giudice di rinvio non poteva modificare d’ufficio la liquidazione delle spese del primo giudizio di legittimità, trattandosi di questione non devoluta dal rinvio e coperta da giudicato interno/implicito. Ha inoltre affermato che, a seguito della cassazione e della rinnovazione della regolazione delle spese, il giudice del rinvio doveva applicare il parametro tariffario vigente al momento della propria decisione, cioè il D.M. n. 55/2014, e non il D.M. n. 140/2012 per i gradi precedenti; ha anche rilevato che il valore della controversia era stato già individuato dalla Cassazione nello scaglione Euro 5.201,00 - Euro 26.000,00, sicché non potevano essere usati scaglioni diversi. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’appello della parte ricorrente e rideterminando le spese di tutti i gradi, con distrazione in favore del difensore antistatario per le voci di sua spettanza. Ha inoltre condannato l’Agenzia delle Entrate-Riscossione alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato usato come parametro per denunciare la violazione di norme di diritto nella regolazione delle spese.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudizio di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; la Corte ha anche deciso nel merito ex art. 384, comma 1, c.p.c. perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice di rinvio non può pronunciarsi ultra o extra petita modificando d’ufficio aspetti non devoluti, come la liquidazione delle spese del primo giudizio di legittimità.

  • art. 4 D.M. 5 aprile 2014 n. 55

    Per la liquidazione dei compensi deve applicarsi il parametro tariffario vigente secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza; nel caso concreto la Corte ha ritenuto dovesse operare il D.M. 55/2014.

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    È richiamato quale norma sulla disciplina delle spese nel processo tributario.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo quale parametro sulla motivazione del provvedimento giudiziale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo quale norma relativa alla motivazione sintetica del provvedimento.

  • art. 10 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo; il testo non esplicita una specifica interpretazione autonoma oltre al tema delle spese e del valore della controversia.

  • art. 336 c.p.c.

    Il giudice dell’impugnazione, quando riforma la decisione, è investito anche della liquidazione delle spese del grado precedente.

  • art. 4, comma 5, lett. c), D.M. n. 55/2014

    La fase istruttoria non è dovuta quando il giudice di rinvio è chiamato solo al ricomputo delle spese processuali e non vi sia una nuova trattazione.

  • D.M. n. 140/2012

    Nel caso concreto non era il parametro applicabile ai gradi che la Corte ha ritenuto dovessero essere liquidati secondo il D.M. 55/2014 nel giudizio di rinvio.

  • D.M. n. 37/2018

    Indicato come modifica rilevante del D.M. 55/2014 applicabile, secondo il giudice, per la liquidazione delle spese.

  • D.M. n. 236/2022

    Richiamato come modifica non applicabile al caso perché successiva rispetto al parametro rilevante per la decisione.

Massime di principio

  • Il giudizio di rinvio ha natura di processo chiuso: il giudice del rinvio deve attenersi ai limiti segnati dalla sentenza rescindente e non può estendere il decidere a questioni non devolute, neppure se connesse alla regolazione delle spese, quando esse siano coperte da giudicato interno o implicito.
  • Se la Cassazione annulla anche solo parzialmente la sentenza, la statuizione sulle spese processuali viene travolta e il giudice di rinvio deve rinnovarne integralmente la regolazione nei limiti del devoluto.
  • Nella liquidazione delle spese, il parametro tariffario applicabile è quello vigente al momento della decisione che conclude il giudizio in cui la liquidazione viene effettuata, secondo la disciplina professionale tempo per tempo vigente e i principi delle Sezioni Unite.
  • Quando il giudice dell’impugnazione riforma la decisione di merito, è investito anche della liquidazione delle spese del grado precedente e deve rispettare il valore della controversia già determinato dal giudice di legittimità, senza introdurre scaglioni diversi.
  • Se il giudice di rinvio è chiamato soltanto a ricalcolare le spese processuali, non spetta il compenso per la fase istruttoria in assenza di una nuova trattazione in senso tecnico.
  • In presenza di decisione nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la Corte di cassazione può rideterminare direttamente le spese se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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