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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11138/2024 del 18/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione a decreto penale proposta in nome di Liotta Giacomo perché inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno in data 04/07/2023, dopo l'abrogazione dell'art. 583 c.p.p. (per effetto dell'art. 98, comma 1, lett. a), D.Lgs. n.150/2022). I difensori hanno contestato la decisione sostenendo che l'abrogazione dell'art. 583 non esclude la possibilità di presentare l'impugnazione mediante un "incaricato" in cancelleria (art. 582 c.p.p.), e hanno arguendo che il personale di Poste Italiane che recapita il plico dovrebbe poter essere considerato tale incaricato. Inoltre il ricorrente ha lamentato una violazione degli artt. 3 e 24 Cost. per l'impossibilità di accedere all'istituto di cui all'art. 162-ter c.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che l'abrogazione dell'art. 583 c.p.p. giustifica l'inammissibilità dell'opposizione spedita con raccomandata; la possibilità prevista dall'art. 582 c.p.p. di presentare l'impugnazione personalmente o tramite incaricato non autorizza a considerare automaticamente "incaricato" il dipendente di Poste Italiane che consegna la raccomandata. La qualifica di incaricato richiede una delega esplicita o una attestazione del pubblico ufficiale che riceve l'atto. La questione di costituzionalità sollevata è stata assorbita. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 583 cod. proc. pen.

    abrogato per effetto dell'art. 98, comma 1, lett. a), D.Lgs. n.150/2022

    La Corte ha ritenuto che l'abrogazione abbia reso inammissibili le opposizioni inviate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; la procedura prevista dall'art. 583 non è più disponibile.

  • art. 582 cod. proc. pen.

    comma 2 (nuova formulazione)

    L'art. 582 mantiene la possibilità di deposito dell'impugnazione personalmente o tramite incaricato presso la cancelleria, ma la qualifica di "incaricato" richiede una delega esplicita o un'esplicita attestazione del pubblico ufficiale che riceve l'atto; non si può assimilare automaticamente il postino all'incaricato.

  • art. 162-ter cod. pen.

    Richiamato nel motivo del ricorso (accesso all'istituto), ma la Corte ha ritenuto la questione irrilevante e assorbita in ragione della legittimità dell'ordinanza impugnata; quindi non è stata effettuata una revisione sostanziale dell'accesso all'istituto alla luce del caso concreto.

  • art. 3 Costituzione

    Il ricorrente ha invocato la violazione del principio di uguaglianza per l'impossibilità di accedere a rimedi; la Corte ha ritenuto la questione assorbita e non decisiva rispetto alla legittimità formale dell'inammissibilità.

  • art. 24 Costituzione

    La presunta lesione del diritto di difesa è stata valutata dalla Corte come non risolutiva una volta accertata la corretta applicazione delle norme processuali (inammissibilità per violazione delle regole di presentazione dell'impugnazione).

  • artt. 459 e 460 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione a un dubbio di costituzionalità, ma la Corte li ha ritenuti irrilevanti nel caso di specie e ha assorbito la questione alla luce della regolare applicazione delle norme procedurali.

Massime di principio

  • Dopo l'abrogazione dell'art. 583 c.p.p., l'invio di opposizioni a decreto penale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno non costituisce di per sé un valido mezzo di impugnazione: occorre attenersi alle modalità residue previste dall'art. 582 c.p.p.
  • La presentazione dell'atto tramite "incaricato" è ammessa solo se la qualità di incaricato risulta da una delega esplicita rilasciata dal titolare del diritto o da una inequivoca attestazione del pubblico ufficiale che riceve l'atto; la mera consegna da parte di un dipendente di Poste Italiane non vale come delega.
  • Se la forma di presentazione dell'impugnazione non è conforme alle prescrizioni procedurali, il giudice può dichiarare inammissibile l'opposizione senza entrare nel merito delle questioni costituzionali o sostanziali sollevate.
  • In situazioni analoghe è consigliabile: a) depositare personalmente l'impugnazione in cancelleria; b) conferire delega scritta e documentabile a una persona che si presenti fisicamente in cancelleria; c) utilizzare mezzi telematici ammessi (es. PEC) ove previsti; d) ottenere attestazioni formali dall'ufficio ricevente sull'avvenuta presentazione tramite delegato.
  • Le doglianze costituzionali relative all'accesso a istituti di favore (es. art. 162-ter c.p.) possono risultare irrilevanti se il ricorso è già viziato da inammissibilità formali: quindi è importante curare la forma oltre al merito della tutela invocata.

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