Cassazione Penale, Sentenza n. 11988/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso censura l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura cautelare (poi sostituita con arresti domiciliari) per alcuni capi d'imputazione (concorso in corruzione elettorale e concorso in corruzione) sostenendo: 1) inutilizzabilità del compendio intercettivo per mancanza di motivazione e di decreti autorizzativi di proroga per il periodo 10/01/2019-30/03/2019; 2) difetto di adeguata motivazione e insufficienza dei gravi indizi in relazione al ruolo imputato a Coscarella, con le conversazioni intercettate ritenute generiche e non convergenti; 3) assenza di un comportamento esteriore di contributo al reato nei capi 154) e 155) (non avrebbe promesso voti né agevolato le condotte di Pasqua e Colloca); 4) vizio di motivazione riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari, basate su affermazioni generiche circa la spregiudicatezza e la vicinanza alla criminalità locale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (per carenza di specificazione delle captazioni e del nesso decisivo) ma ha ritenuto fondato il secondo motivo, ritenendo che il Tribunale del riesame abbia dato una motivazione affetta da gravi lacune e non abbia adeguatamente risposto alle censure difensive. La Corte ha evidenziato l'assenza nell'ordinanza di elementi che dimostrino un contributo concreto di Coscarella alla vicenda corruttiva e ha rilevato che molte affermazioni erano basate su contenuti ambigui di conversazioni relative a Colloca. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale del riesame di Catanzaro, demandando un nuovo esame con integrazione e correzione della motivazione e una rivalutazione delle esigenze cautelari.
Norme richiamate
Norma sostanziale riferita al reato di associazione di tipo mafioso; citata come riferimento al contesto associativo e alle articolazioni di 'ndrangheta coinvolte nella ricostruzione fattuale
artt. 273, 274, 275 cod. proc. pen.
artt. 273, 274, 275 c.p.p.
Richiamati per il principio secondo cui la motivazione del provvedimento in materia di libertà personale deve essere adeguata e le spiegazioni del giudice di riesame possono integrare o completare la motivazione del primo giudice; la Corte sottolinea l'onere del giudice del gravame di rispondere alle censure
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
art. 606, co.1, lett. e) c.p.p.
Richiamato come fondamento per censurare la mancanza di motivazione o la mancata risposta a specifiche censure del ricorrente, configurando vizio rilevabile in cassazione
Massime di principio
- In sede di legittimità la Corte non può rivedere il merito delle valutazioni probatorie ma può annullare un provvedimento per gravi carenze motivazionali o per mancata risposta a censure rilevanti.
- Quando si impugna l'utilizzabilità di intercettazioni, il ricorrente deve indicare con precisione le captazioni contestate, gli elementi probatori travolti e spiegare in che modo il vizio sia decisivo per il provvedimento.
- Per contestare la sussistenza dei gravi indizi è necessario dimostrare che le argomentazioni del giudice del merito siano illogiche, incomplete o insufficienti nel testo dell'ordinanza; non è sufficiente proporre una diversa interpretazione delle stesse risultanze.
- Il giudice del riesame ha l'onere di rispondere espressamente a tutte le censure sollevate nel ricorso; l'omessa risposta integra un vizio di motivazione rilevabile in cassazione.
- Per ascrivere a un soggetto il concorso in reati quali corruzione elettorale o concorso in corruzione servono elementi che dimostrino un contributo esteriore e consapevole: mere conversazioni ambigue, senza riscontri di contatti o interventi concreti, possono non essere sufficienti a fondare la misura cautelare.
- Le esigenze cautelari devono essere motivate con riferimento a elementi concreti e specifici (rischio di inquinamento probatorio, pericolo di fuga, reiterazione del reato, vicinanza a contesti criminali) e non con affermazioni generiche sulla personalità dell'indagato.
Testo integrale
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