Cassazione Civile, Ordinanza n. 31659/2023 del 14/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario veicolo)
La controversia
Una proprietaria di autovettura chiedeva il risarcimento dei danni subiti dal veicolo a seguito di un sinistro occorso in una rotatoria di recente costruzione, sostenendo che l'incidente fosse dipeso dal mancato funzionamento della pubblica illuminazione e dall'omessa installazione della segnaletica stradale. Il Comune di Palermo chiamava in causa le società controllate ritenute responsabili dei servizi di illuminazione e segnaletica; il Tribunale condannava in solido Comune e società di illuminazione al risarcimento. In appello veniva accertato anche un concorso di colpa del conducente dell'auto, per velocità superiore al limite, con riduzione del risarcimento al 50%. La ricorrente per cassazione deduceva: 1) violazione degli artt. 81 e 102 c.p.c., per avere la Corte d'appello accertato la responsabilità concorrente del conducente senza che questi fosse stato evocato in giudizio o chiamato d'ufficio; 2) violazione degli artt. 1223 e 1227 c.c., perché la propria condotta sarebbe stata estranea alla causazione del danno e quindi insuscettibile di fondare il concorso colposo; 3) violazione dell'art. 2055 c.c., per avere la Corte d'appello pronunciato una condanna parziaria e non solidale, con perdita della garanzia propria della solidarietà passiva; 4) vizio motivazionale per confusione tra proprietaria e conducente e per mancata considerazione delle risultanze della CTU.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo fondato il rilievo di difetto di legittimazione passiva della proprietaria del veicolo rispetto al concorso colposo imputato al conducente, soggetto mai evocato in giudizio. Ha affermato che non era possibile imputare alla proprietaria le conseguenze della condotta di un terzo estraneo al processo né ridurre il risarcimento a suo carico per un fatto riferibile al conducente, mancando un vincolo di rappresentanza, sostituzione processuale o litisconsorzio necessario tra proprietario e conducente. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata in parte qua e la causa rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione anche per le spese. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Richiamato per escludere che la responsabilità o il concorso del conducente potesse essere accertato utilmente nei confronti della proprietaria senza corretta partecipazione del soggetto interessato al processo.
Richiamato in relazione al contraddittorio e al litisconsorzio necessario; la Corte ha ritenuto che, per rendere opponibile l'accertamento di corresponsabilità del conducente, il contraddittorio avrebbe dovuto essere esteso al medesimo.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il giudice avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del conducente.
Richiamato per affermare che non possono essere poste a carico della proprietaria le conseguenze dannose non riconducibili alla sua condotta.
Richiamato per il concorso colposo del danneggiato; la Corte ha ritenuto che non potesse essere applicato alla proprietaria per un fatto attribuito al conducente estraneo al giudizio.
Invocato dalla ricorrente per sostenere che, in caso di corresponsabilità, la condanna avrebbe dovuto essere pronunciata in solido e non in via parziaria.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Norma processuale richiamata quale motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Richiamato per denunciare un vizio di motivazione della sentenza d'appello.
Richiamato per la trattazione del ricorso in adunanza camerale.
Massime di principio
- Il concorso colposo del conducente di un veicolo non può essere automaticamente opposto alla proprietaria danneggiata se questa è estranea alla dinamica del sinistro e non ha alcun vincolo processuale che consenta di imputarle la condotta altrui.
- Quando si intende ottenere un accertamento di corresponsabilità riferito a un soggetto diverso dall'attore o dal convenuto, il contraddittorio deve essere validamente esteso al soggetto asseritamente corresponsabile, altrimenti la pronuncia rischia di essere inutiliter data nei suoi confronti.
- La riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c. presuppone che la condotta rilevante sia imputabile al soggetto cui si oppone il concorso o, comunque, che vi sia una posizione processuale idonea a rendergli opponibile l'accertamento della responsabilità concorrente.
- Non è consentito traslare sulla parte attrice le conseguenze giuridiche della condotta di terzi estranei al giudizio, in assenza di rappresentanza, sostituzione processuale o litisconsorzio necessario.
- In presenza di un vizio attinente al contraddittorio e all'accertamento della responsabilità concorrente di un soggetto non evocato in giudizio, la cassazione con rinvio è il rimedio per consentire la corretta integrazione dell'accertamento nel rispetto del diritto di difesa.
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