Cassazione Civile, Ordinanza n. 18689/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
A seguito di verifica fiscale, l'Ufficio notificava avvisi di accertamento per IRES/IRAP 2016 e IVA 2016 nei confronti di una persona fisica ritenuta amministratore di fatto di una società a responsabilità limitata in liquidazione, fondandosi sull'omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e sulla presentazione di una dichiarazione IVA limitata alla sola eccedenza di credito dell'anno precedente. Per le imposte dirette l'accertamento era induttivo, con ricostruzione di vendite e ricavi mediante ricarico; per l'IRAP era determinato il valore della produzione netta; per l'IVA l'Ufficio assumeva coincidenti i ricavi accertati con le operazioni imponibili e calcolava l'imposta dovuta; inoltre contestava l'omessa presentazione dei modelli INTRA 2 per acquisti intracomunitari e presentava denuncia all'autorità giudiziaria. Il destinatario degli atti impugnava gli accertamenti, li vedeva confermati in primo grado, ma la corte tributaria regionale accoglieva l'appello ritenendo che non fosse provata la sua qualità di amministratore di fatto e quindi la sua legittimazione passiva. L'Agenzia ricorreva in cassazione con due motivi: con il primo denunciava nullità della sentenza per motivazione apparente/assente ex art. 36, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che la corte di merito avesse trascurato gli elementi del p.v.c. sulla fittizietà dell'amministratore formale e sulla gestione di fatto; con il secondo deduceva omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando che non fossero stati valutati indici sintomatici della continuità della gestione in capo al contribuente, quali la presunta inconsistenza del nuovo amministratore, il suo stato di inconsapevolezza e l'apparenza del trasferimento della sede sociale.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza d'appello superasse il minimo costituzionale richiesto e non fosse dunque affetta da nullità per motivazione apparente. Ha invece accolto il secondo motivo, osservando che la decisione di merito aveva trascurato fatti potenzialmente decisivi già allegati dall'Ufficio e valorizzati dal primo giudice, i quali avrebbero potuto condurre a un diverso giudizio sulla sussistenza dell'amministrazione di fatto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4), c.p.c.
Nel testo è richiamato quale parametro della nullità della sentenza per difetto di motivazione; nel processo tributario la sua violazione si collega al requisito motivazionale minimo richiesto all'atto decisorio.
art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.
È usato come norma di ricorso per cassazione per denunciare la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.
art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.
Consente, nel testo, la censura per omesso esame di fatti decisivi e controversi; non consente più il sindacato su insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c.
È richiamato come disposizione generale sul requisito della motivazione della sentenza, rilevante anche nel giudizio tributario.
È citato solo per la fissazione della trattazione camerale del ricorso.
È citato solo per la fissazione della trattazione camerale del ricorso.
d.lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2, n. 4
Nel processo tributario il difetto di motivazione integra nullità della sentenza nei soli casi di assenza, apparenza, irriducibile contrasto o incomprensibilità della motivazione.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 41, 41-bis e 39, comma 2
Nel testo sono richiamati come base dell'accertamento induttivo delle imposte dirette.
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 24 e 25
Nel testo sono richiamati come base per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è confinato al cosiddetto minimo costituzionale: rilevano solo mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa/incomprensibile, non già la mera insufficienza o contraddittorietà.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura motivazionale in una rivalutazione del materiale istruttorio o in un confronto diretto tra sentenza e prove di merito.
- L'omesso esame di fatti storici decisivi e controversi, se specificamente allegati e idonei a incidere sull'esito della causa, integra vizio censurabile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
- In materia di accertamento fiscale fondato sull'amministrazione di fatto, il giudice di merito deve valutare in modo completo tutti gli indici sintomatici allegati dall'Ufficio; la mera constatazione del cambio formale della carica non basta, da sola, a escludere la gestione sostanziale.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo materialmente, non consente di comprendere la ratio decidendi; è invece sufficiente se espone, anche sinteticamente, le ragioni della decisione.
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