Sentenza del 20/02/2015 n. 3440 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento relativa al recupero delle imposte di registro, ipotecarie e catastali ordinarie, dopo che erano stati revocati i benefici prima casa applicati all’acquisto. La contribuente aveva contestato la decadenza dell’Ufficio, la prescrizione del credito e la mancata indicazione del responsabile del procedimento. Dopo il rigetto in primo grado, aveva appellato soltanto la mancata indicazione del responsabile. L’Agenzia ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR del Lazio, che aveva rilevato d’ufficio la violazione del litisconsorzio necessario e dichiarato prescritta la pretesa e decaduto l’Ufficio, deducendo la formazione del giudicato interno sulle questioni non appellate e l’ultrapetizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l’eccezione della contribuente sul difetto di procura speciale dell’Avvocatura dello Stato. Ha poi accolto entrambi i motivi dell’Agenzia: la contribuente, essendo rimasta soccombente sulle questioni di decadenza e prescrizione, avrebbe dovuto impugnare espressamente i relativi capi; la loro mera menzione nell’atto di appello non era sufficiente a conservarli, e su di essi si era formato il giudicato interno. La CTR aveva inoltre deciso oltre i limiti dell’impugnazione dichiarando la decadenza per una supposta violazione del litisconsorzio necessario; tale questione, se rilevante, avrebbe potuto comportare il rinvio al primo giudice, non la riapertura delle questioni non appellate. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, che dovrà esaminare il motivo d’appello effettivamente proposto, relativo al responsabile del procedimento, e liquidare le spese del giudizio di cassazione. Non è stata quindi decisa nel merito la fondatezza di tale motivo.
Norme richiamate
Regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 1, comma 2
gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato
L’Avvocatura dello Stato non necessita di una procura speciale riferita al singolo giudizio; la regola vale anche quando il patrocinio è facoltativo.
Regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43, e decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 72
Il richiamo a queste disposizioni fonda l’applicazione della disciplina del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato anche nel caso di patrocinio facoltativo. La Corte le utilizza per respingere l’eccezione di difetto di procura speciale.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
la deduzione relativa alla formazione del giudicato interno su un capo della domanda, costituisce [...] un error in procedendo, che è stato correttamente dedotto in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
La denuncia della violazione del giudicato interno è un error in procedendo e può essere proposta in cassazione ai sensi di questa disposizione.
Codice di procedura civile, artt. 2909, 324 e 329
Con l'unico motivo dell'appello, la contribuente [...] ebbe a censurare, solo, l'omesso esame di quella relativa alla mancata indicazione del responsabile del procedimento, così prestando acquiescenza, ex art. 329 cpv. c.p.c., alle altre statuizioni, non impugnate, con conseguente formazione del giudicato interno sulle stesse.
La parte soccombente che non impugna uno specifico capo della decisione presta acquiescenza su quel capo, che diviene definitivo; le questioni non possono essere successivamente riesaminate dal giudice d’appello.
Codice di procedura civile, art. 346
tale principio riguarda il diverso caso della parte vittoriosa in primo grado - carente d'interesse alla proposizione dell'appello, anche, incidentale - e non anche la parte che sia rimasta soccombente (anche parzialmente).
La riproposizione prevista dall’art. 346 c.p.c. riguarda le questioni non accolte della parte vittoriosa in primo grado; la parte soccombente, anche solo parzialmente, deve invece impugnare la statuizione sfavorevole.
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14
La CTR aveva rilevato d’ufficio una violazione delle regole sul litisconsorzio necessario. La Cassazione chiarisce che tale rilievo non autorizzava a esaminare questioni ormai rinunciate per mancata impugnazione.
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 59
la supposta violazione del litisconsorzio necessario non consentiva l'esame delle questioni rinunciate, ma avrebbe semmai dovuto determinare il rinvio al primo giudice D.P.R. n. 546 del 1992, ex art. 59
Se la violazione del litisconsorzio necessario avesse imposto un intervento processuale, la conseguenza sarebbe stata eventualmente il rinvio al primo giudice, non la decisione nel merito di questioni coperte da giudicato interno.
Massime di principio
- La parte soccombente su una questione deve impugnare in modo specifico il relativo capo della decisione; la semplice ripetizione della questione nella narrativa dell’appello non impedisce che si formi il giudicato interno.
- La regola della riproposizione delle questioni non accolte senza appello riguarda la parte vittoriosa in primo grado, non la parte soccombente, anche parzialmente.
- Il giudice d’appello deve rispettare i limiti dei motivi d’impugnazione e non può riaprire autonomamente capi divenuti definitivi. Un rilievo processuale d’ufficio, come quello sul litisconsorzio necessario, non consente di riesaminare questioni ormai coperte da giudicato.
- L’Avvocatura dello Stato può esercitare il patrocinio senza una procura speciale per il singolo giudizio, anche nei casi di patrocinio facoltativo.
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