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Sentenza

Sentenza del 20/02/2015 n. 3416 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

P.M. ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 8/13/2009, depositata il 19 gennaio 2009, che aveva riformato la decisione favorevole di primo grado. La controversia riguardava l’avviso di accertamento per maggiore IRPEF relativa al 1991, fondato sulla rettifica del reddito della società a ristretta base sociale e sulla presunzione che gli utili extracontabili fossero stati distribuiti ai soci. La ricorrente ha dedotto: 1) la nullità della sentenza per mancata partecipazione al giudizio della società e di tutti i soci, in violazione del litisconsorzio necessario e dell’art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992; 2) vizi di motivazione e violazione di norme tributarie e dell’art. 53 Cost., contestando l’accertamento dei maggiori redditi mediante l’esclusione di costi relativi a fatture ritenute fittizie e il metodo utilizzato dall’Ufficio; 3) l’insufficienza o contraddittorietà della motivazione su tale accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sul litisconsorzio: per una società di capitali, anche a ristretta base sociale, non è necessario che società e soci partecipino congiuntamente ai rispettivi giudizi, anche quando gli accertamenti derivano dai medesimi fatti. Ha respinto la censura di violazione di legge: la circolare ministeriale invocata non è fonte normativa, l’Ufficio non è tenuto a preferire il metodo induttivo a quello analitico e la contestazione del criterio di quantificazione era generica, anche rispetto all’autosufficienza del ricorso. Ha dichiarato inammissibile la censura motivazionale perché, essendo la sentenza pubblicata nel gennaio 2009, era applicabile l’art. 366-bis c.p.c. e mancava la specifica indicazione del fatto controverso o delle ragioni della dedotta insufficienza. La ricorrente è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 14.000 euro per compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 14

    La prima censura è infondata, perchè fa leva sui principi affermati dalla Corte in relazione alle società di persone (in particolare, da Cass., S.U., 20 giugno 2008, n. 18615), là dove, quanto alle società di capitali, anche a base ristretta, questa Corte esclude la configurabilità del litisconsorzio necessario, pure nell'ipotesi in cui gli avvisi di accertamento concernenti società e soci scaturiscano dai medesimi fatti (Cass. 31 gennaio 2011, n. 2214).

    La partecipazione congiunta di società e soci non è necessaria nei giudizi riguardanti una società di capitali, anche se a ristretta base sociale e anche se gli accertamenti sono fondati sugli stessi fatti.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Difetta, infatti, un'illustrazione contenente "la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione", come prescritto dall'art. 366 bis c.p.c..

    Per le sentenze pubblicate quando la norma era ancora vigente, una censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione doveva indicare chiaramente il fatto controverso oppure spiegare perché la motivazione era inidonea a giustificare la decisione; la mancanza di tale indicazione rende il motivo inammissibile.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie relative a società di capitali, la ristretta base sociale e la derivazione degli accertamenti da fatti comuni non comportano, da sole, litisconsorzio necessario tra società e soci.
  • La contestazione del metodo di accertamento deve essere specifica e confrontarsi con le ragioni e gli elementi usati dall’Ufficio; una critica generica non soddisfa l’onere di autosufficienza del ricorso per cassazione.
  • Una circolare ministeriale non è una fonte normativa la cui violazione possa, in quanto tale, fondare un motivo di ricorso per cassazione.
  • I requisiti di ammissibilità del ricorso si determinano anche in base alla disciplina processuale vigente alla data di pubblicazione della sentenza impugnata; per le decisioni soggette all’art. 366-bis c.p.c., la censura motivazionale doveva rispettare lo specifico onere di indicazione previsto dalla norma.

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