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Sentenza

Sentenza del 20/02/2015 n. 3394 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

G.G. impugnava l’avviso di liquidazione notificato il 9 maggio 2005, relativo all’acquisto, con atto registrato il 13 ottobre 2000, di un immobile per il quale era stata revocata l’agevolazione prima casa, poiché l’acquirente risultava già titolare di diritti di proprietà su un’altra abitazione acquistata con le medesime agevolazioni. L’avviso applicava l’IVA ordinaria e richiedeva ulteriori 2.231 euro d’imposta, oltre a interessi e sanzioni. Il contribuente eccepiva anzitutto la decadenza dell’Ufficio, essendo trascorso il termine triennale dalla registrazione; contestava inoltre l’applicazione della proroga biennale prevista dalla legge sul condono e lamentava che in primo grado non fosse stato comunicato al suo procuratore, nel rispetto dei termini, l’avviso di trattazione dell’udienza. In cassazione formulava sei motivi, inclusi vizi di motivazione e violazioni processuali.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli aveva rigettato il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva respinto l’appello. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: i motivi primo, terzo, quarto e sesto sono stati dichiarati inammissibili, soprattutto per difetto di autosufficienza; i motivi secondo e quinto, relativi alla motivazione e alla proroga dei termini, sono stati respinti perché infondati. La Corte ha confermato che la proroga biennale si applicava anche al recupero di agevolazioni fiscali e che le censure sulla comunicazione dell’udienza non erano state esposte in modo idoneo a consentirne la verifica; ha inoltre osservato che la memoria depositata in primo grado e la partecipazione all’udienza erano elementi rilevanti rispetto alla dedotta lesione del diritto di difesa. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’Agenzia non aveva svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 11, commi 1 e 1-bis

    poichè la L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1 bis, consente la "condonabilità" anche dei recuperi fiscali fondati sulla violazione di norme che stabiliscono agevolazioni fiscali, consegue che, per dar modo ai contribuenti di avvalersi della facoltà, con la derivata necessità di controllo delle istanze da parte dell'Amministrazione, deve ritenersi l'applicabilità della proroga biennale dei termini di accertamento, stabilita in via generale dalla L. n. 289, art. 11, comma 1 cit., anche con riferimento ai recuperi per violazione di norme in tema di agevolazioni

    La proroga biennale dei termini di accertamento e liquidazione prevista in via generale dall’articolo 11, comma 1, opera anche per il recupero di imposte dovute a seguito della revoca di agevolazioni fiscali, poiché il comma 1-bis consente di definire anche tali recuperi.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, articolo 76, comma 2

    La norma è richiamata per il termine triennale di decadenza per l’esercizio del potere impositivo, decorrente dalla registrazione dell’atto. Nel caso deciso, il termine è stato ritenuto prorogato di due anni in forza dell’articolo 11 della legge n. 289 del 2002.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 31

    Disciplina la comunicazione dell’avviso di trattazione dell’udienza nel processo tributario. La Corte non ha deciso nel merito se la comunicazione dovesse pervenire almeno trenta giorni prima: ha dichiarato inammissibili le relative censure per difetto di autosufficienza.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 32, comma 2

    il ricorrente in primo grado aveva svolto le sue attività difensive già con la memoria prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 2, depositata tempestivamente il 10.11.05, dieci giorni prima dell'udienza del 21.11.05, circostanza dalla quale si desume l'instaurazione del contraddittorio

    Il deposito tempestivo della memoria difensiva prima dell’udienza è stato considerato un elemento da cui desumere l’instaurazione del contraddittorio, rilevante nel valutare la dedotta omissione della comunicazione.

  • Codice di procedura civile, articolo 156, comma 3

    In questi casi si è ritenuta applicabile la stessa norma dell'art. 156 c.p.c. , comma 3 (sanatoria dell'atto nullo per avvenuto raggiungimento dello scopo, anche con riguardo alla possibilità di presentare documenti e memorie)

    Un vizio processuale relativo può essere sanato quando l’atto abbia comunque raggiunto il proprio scopo, anche perché la parte ha potuto depositare memorie e documenti e partecipare al giudizio.

  • Codice di procedura civile, articolo 366, comma 1, n. 4

    il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all'art. 366 c.p.c. , comma 1, n. 4, deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatici della fattispecie

    Per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge occorre indicare specificamente quali affermazioni in diritto della sentenza impugnata contrastino con le norme applicabili; la censura generica è inammissibile.

Massime di principio

  • Quando una disciplina di definizione agevolata consente di sanare anche recuperi fiscali relativi a benefici tributari, la proroga dei termini prevista per consentire le verifiche amministrative può applicarsi anche al recupero di tali agevolazioni.
  • La censura di motivazione contraddittoria in cassazione richiede un contrasto insanabile tra ragioni contenute nella stessa sentenza impugnata; non basta che la decisione d’appello valuti diversamente i fatti o le argomentazioni rispetto al primo giudice.
  • Chi denuncia omessa pronuncia o vizi processuali deve riportare nel ricorso per cassazione i passaggi rilevanti degli atti e delle decisioni, indicandone con precisione la collocazione, così da permettere alla Corte di verificarne ritualità, tempestività e decisività.
  • La deduzione di una violazione di legge deve identificare le specifiche affermazioni giuridiche della sentenza che si assumono erronee e spiegare il contrasto con la norma: una contestazione non autosufficiente rischia di essere dichiarata inammissibile.
  • Una nullità processuale relativa può risultare sanata se la parte ha comunque potuto esercitare concretamente la difesa, ad esempio depositando tempestivamente memorie e partecipando all’udienza; la sanatoria non elimina però l’onere di formulare in cassazione una censura autosufficiente.

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