Sentenza del 20/02/2015 n. 3403 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva rigettato l’appello dell’Ufficio contro la decisione di primo grado sulla cartella di pagamento. Con i primi due motivi ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione apparente o meramente adesiva alla pronuncia di primo grado; con il terzo e il quarto ha contestato l’affermazione che l’appello fosse privo di motivi e contenesse domande nuove; con il quinto e il sesto ha riproposto tali censure sotto il profilo dell’insufficienza della motivazione; con il settimo ha lamentato l’omessa pronuncia su un motivo d’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi: la sentenza regionale non illustrava le critiche dell’Ufficio alla decisione di primo grado né le ragioni per cui le aveva disattese, limitandosi a una motivazione apparente e sostanzialmente per relationem. Ha ritenuto che i rilievi della CTR sui vizi processuali dell’appello fossero formulati ad abundantiam e non costituissero l’effettiva ratio decidendi; perciò i motivi terzo, quarto, quinto e sesto sono stati dichiarati inammissibili per carenza d’interesse. Il settimo motivo è rimasto assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che dovrà riesaminare la causa e liquidare anche le spese del giudizio di legittimità. Non è stata decisa nel merito la debenza della cartella.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61
in tema di processo tributario, è nulla, per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61 nonchè dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa
Nel processo tributario d’appello, la sentenza deve rendere comprensibili le critiche rivolte alla decisione di primo grado e le ragioni con cui il giudice le accoglie o le respinge. La mera adesione alla motivazione impugnata, senza mostrare l’esame dei motivi d’appello, determina nullità.
Art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
atteso che, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame
La motivazione per relationem è inadeguata quando non permette di individuare l’oggetto della decisione e le ragioni del dispositivo, né dimostra che il giudice abbia valutato concretamente i motivi d’impugnazione.
Art. 111 della Costituzione
La disposizione è richiamata nel motivo di ricorso relativo alla nullità per motivazione inesistente, ma la Corte fonda l’accoglimento sulla disciplina della sentenza nel processo tributario e sul principio della necessaria esplicitazione delle ragioni decisorie.
Art. 132 del codice di procedura civile
La disposizione è richiamata nella censura di nullità per motivazione apparente; la Corte accoglie la censura perché la pronuncia regionale non espone le ragioni necessarie a comprendere la decisione.
Massime di principio
- Il giudice d’appello non può limitarsi a confermare la sentenza impugnata richiamandone la motivazione: deve confrontarsi con i motivi di gravame e spiegare perché li ritiene fondati o infondati.
- Una motivazione è apparente e può comportare la cassazione quando non consente di ricostruire né le questioni effettivamente decise né il percorso logico che conduce al dispositivo.
- Le affermazioni non determinanti per l’esito, formulate ad abundantiam, non costituiscono la ratio decidendi; le censure rivolte soltanto contro di esse possono essere inammissibili per carenza d’interesse.
- La cassazione per vizio di motivazione non comporta automaticamente una decisione favorevole nel merito: se occorre un nuovo esame, la causa viene rinviata al giudice competente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 feb 2015Sentenza del 20/02/2015 n. 3394 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 feb 2015Sentenza del 20/02/2015 n. 3398 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 feb 2015Sentenza del 20/02/2015 n. 3410 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 feb 2015Sentenza del 20/02/2015 n. 3415 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 feb 2015Sentenza del 20/02/2015 n. 3416 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 feb 2015Sentenza del 20/02/2015 n. 3427 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →