Sentenza del 20/02/2015 n. 3410 - Corte di Cassazione
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI - Plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. c) e c bis) del d.P.R. n. 917 del 1986 - Procedura di rideterminazione del valore di acquisto - Presupposti - Natura - Conseguenze - Irrevocabilità unilaterale della scelta del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva chiesto il rimborso di 150.000 euro, versati il 16 dicembre 2002 come prima rata dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore di una partecipazione ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448/2001. Sosteneva di avere successivamente rinunciato alla rivalutazione, non compilando il quadro RT della dichiarazione dei redditi. L’Agenzia contestava che tale omissione potesse revocare la scelta già perfezionata: a suo avviso erano decisivi la perizia giurata e il pagamento tempestivo dell’imposta, anche della sola prima rata. In subordine, lamentava l’omessa valutazione dell’indicazione della rivalutazione nella dichiarazione relativa al 2002.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo dell’Agenzia e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR Lazio, che aveva ordinato il rimborso, e ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente contro il silenzio-rigetto dell’Agenzia: i 150.000 euro non sono quindi rimborsabili. La perizia giurata e il versamento tempestivo della prima rata avevano perfezionato l’opzione; la mancata compilazione del quadro RT non poteva revocarla. Spese dell’intero giudizio compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
Art. 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448
Come appare evidente dal tenore letterale della detta disposizione, assumono efficacia determinante, ai fini del perfezionamento dette procedura in questione, da un lato, la redazione di una perizia giurata di stima, e, dall'altro, l'assoggettamento del detto valore ad imposta sostitutiva attraverso il versamento della stessa nel termine su precisato; nessuna rilevanza può invece assumere, nell'ambito di tale iter, fa compilazione del quadro RT detta dichiarazione dei redditi, assolutamente non menzionata dalla disposizione in esame, o il pagamento fin seguito alla consentita opzione per il pagamento rateizzato) solo della prima rata, costituendo detta dilazione solo una mera agevolazione di pagamento.
La rideterminazione si perfeziona con la perizia giurata e il versamento tempestivo dell’imposta sostitutiva, anche limitato alla prima rata in caso di rateizzazione. La compilazione del quadro RT non è un requisito costitutivo e la scelta, una volta perfezionata, non è unilateralmente revocabile.
Art. 1324 del codice civile
Siffatta scelta del contribuente di optare (attraverso la perizia giurata di stima ed il versamento anche solo della prima rata dell'imposta sostitutiva) per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni costituisce atto unilaterale dichiarativo di volontà, che, giunto a conoscenza del destinatario Amministrazione Finanziaria (attraverso il detto pagamento dell'imposta sostitutiva, comporta di per sè quale suo effetto (per quanto detto sopra) la rideterminazione del valore della partecipazione, e, pertanto, in base ai principi generali di cui all'art. 1324 c.c. e art. 1334 c.c. e segg., non può essere revocato per scelta unilaterale del contribuente.
Le regole sugli atti negoziali si applicano alla scelta unilaterale del contribuente: una volta perfezionata e portata a conoscenza dell’Amministrazione, essa produce l’effetto giuridico della rideterminazione e non può essere ritirata unilateralmente.
Art. 1334 del codice civile
Siffatta scelta del contribuente di optare (attraverso la perizia giurata di stima ed il versamento anche solo della prima rata dell'imposta sostitutiva) per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni costituisce atto unilaterale dichiarativo di volontà, che, giunto a conoscenza del destinatario Amministrazione Finanziaria (attraverso il detto pagamento dell'imposta sostitutiva, comporta di per sè quale suo effetto (per quanto detto sopra) la rideterminazione del valore della partecipazione, e, pertanto, in base ai principi generali di cui all'art. 1324 c.c. e art. 1334 c.c. e segg., non può essere revocato per scelta unilaterale del contribuente.
L’atto unilaterale produce effetti quando giunge a conoscenza del destinatario. Nel caso deciso, il pagamento dell’imposta sostitutiva rende conoscibile all’Amministrazione la scelta di avvalersi della rideterminazione.
Art. 384 del codice di procedura civile
La Cassazione ha deciso la causa nel merito, senza rinvio, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Quando una disciplina fiscale subordina un’opzione alla redazione di una perizia e al pagamento di un’imposta sostitutiva, occorre verificare il completamento di tali adempimenti sostanziali; un’eventuale omissione dichiarativa non annulla di per sé un’opzione già perfezionata.
- Se il pagamento rateale è ammesso e il versamento della prima rata perfeziona l’opzione, il contribuente non può ottenere il rimborso sostenendo in seguito di avere cambiato idea o omettendo di indicare l’opzione nella dichiarazione.
- Il mancato pagamento delle rate successive non equivale a una revoca dell’opzione: secondo il provvedimento, le somme residue possono essere riscosse; per eventuali omissioni il contribuente può valutare gli strumenti previsti dalla legge, compreso il ravvedimento operoso ove applicabile.
- Questi principi dipendono dai requisiti e dagli effetti previsti dalla specifica disciplina applicabile: prima di estenderli ad altre opzioni fiscali occorre verificare la norma vigente e gli adempimenti che essa qualifica come necessari.
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