Cassazione Penale, Ordinanza n. 29461/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la decisione di merito. Il primo motivo denunciava la mancanza di motivazione della sentenza di primo grado e, di riflesso, di secondo grado sulla quantificazione della pena. Il secondo motivo contestava la recidiva ritenuta in sentenza. La Corte ha rilevato che la censura sulla pena era nuova, perché non dedotta in appello, e quindi inammissibile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Quanto alla recidiva, la doglianza è stata ritenuta meramente riproduttiva e non specificamente critica rispetto alle argomentazioni del giudice di merito, il quale aveva fatto corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. valorizzando non solo gravità e distanza temporale dei precedenti, ma il concreto rapporto tra il fatto oggetto di giudizio e le precedenti condanne, per verificare se la pregressa condotta fosse indice di perdurante inclinazione a delinquere.
Norme richiamate
La deduzione per la prima volta in cassazione di una questione non trattata in appello rende il motivo inammissibile, se non si tratta di questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
La valutazione della recidiva richiede un esame concreto del rapporto tra fatto per cui si procede e precedenti condanne, ai fini della prognosi sulla persistente inclinazione al delitto.
per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. sent. n. 186/2000
Corte cost. sent. n. 186/2000
Il versamento alla Cassa delle ammende presuppone che non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono proponibili per la prima volta questioni che non siano state dedotte nei motivi di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
- La censura di legittimità deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di doglianze già vagliate e respinte non è sufficiente a fondare un valido motivo di ricorso.
- La valutazione della recidiva non può basarsi soltanto sulla gravità dei precedenti o sulla loro distanza temporale, ma deve essere compiuta in concreto alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., verificando se i precedenti rivelino una perdurante inclinazione a delinquere e abbiano inciso quale fattore criminogeno nel nuovo reato.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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