Cassazione Civile, Ordinanza n. 18492/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa alla registrazione di un'ordinanza di assegnazione. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; l'ente di riscossione aveva proposto appello. La commissione tributaria regionale aveva rigettato l'impugnazione, ritenendo insussistente il difetto di legittimazione dell'ufficio e confermando la statuizione sulle spese del primo grado, ma disponendo la compensazione delle spese del grado di appello con motivazione formulata in termini generici. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c., 112 c.p.c. e 91-92 c.p.c., lamentando che la CTR avesse compensato le spese senza indicare le concrete ragioni che rendevano necessaria tale decisione e senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla compensazione delle spese. Ha ricordato che nel processo tributario, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dal d.lgs. n. 156 del 2015, la compensazione delle spese è possibile solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate. Poiché la CTR aveva giustificato la compensazione con la formula stereotipata "sussistono peraltro giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio", la motivazione è stata ritenuta inidonea. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione, che dovrà riesaminare il punto e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne sviluppi un'autonoma interpretazione nel merito della decisione
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma applicazione decisoria nella motivazione della Corte
richiamato in relazione alla disciplina delle spese di lite, che non può essere derogata con motivazione generica
richiamato per il principio per cui la compensazione delle spese richiede una motivazione specifica e non formule di mero stile
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario le spese possono essere compensate solo se sussistono gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate
art. 9, comma 1, d.lgs. n. 156 del 2015
ha modificato l'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992; la versione novellata è applicabile al caso
legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11
richiamata nel passaggio giurisprudenziale sulla formula legislativa dell'art. 92 c.p.c. come emendato
Massime di principio
- Nel processo tributario la compensazione delle spese è consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, oppure di soccombenza reciproca, e tali ragioni devono essere espressamente indicate nella motivazione.
- La motivazione sulla compensazione delle spese non può essere affidata a formule generiche o stereotipate, perché ciò impedisce il controllo di legittimità sulla congruità della decisione.
- Le ragioni della compensazione devono riferirsi a specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa; in mancanza, la statuizione sulle spese è viziata e va cassata.
Come è indicizzato
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