Cassazione Penale, Sentenza n. 26090/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Entrambi i ricorsi deducono la violazione dell'art. 157 c.p. in quanto il reato di tentato furto (artt. 56, 624 e 625 n.4 c.p.) commesso il 29/04/2017 si sarebbe estinto per prescrizione già prima dell'emissione del decreto di citazione in appello (30/11/2023). Si sostiene che il termine ordinario di prescrizione di sei anni, individuato escludendo la recidiva specifica reiterata infraquinquennale e computato dalla sentenza di primo grado del 01/09/2017, si sarebbe perfezionato il 01/05/2023 senza che intervenissero atti interruttivi idonei a sospenderlo o a riavviarlo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i ricorsi. Ha preliminarmente escluso l'esistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e ha dichiarato che il reato è estinto per prescrizione. Ha richiamato il principio secondo cui, in presenza di più atti interruttivi, perché non si verifichi l'estinzione è necessario sia che non sia superato il termine massimo previsto dall'ultima parte del terzo comma dell'art. 160 c.p., sia che tra un atto interruttivo e l'altro non sia superato il termine ordinario previsto dall'art. 157 c.p. (richiamate pronunce: Sez.2, n.20654/2014 Ndiaye; Sez.5, n.51475/2019). Con provvedimento del 25/06/2024 ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
Fissato il termine ordinario di prescrizione (qui ritenuto di sei anni), rilevante per verificare se il reato si sia estinto alla data degli atti processuali contestati; la Corte valuta il decorso in mancanza di atti interruttivi.
Richiamato nel principio secondo cui, con più atti interruttivi, è necessario che non sia superato il termine massimo previsto dall'ultima parte del terzo comma, oltre a non superare il termine ordinario tra atti interruttivi.
Norma relativa al tentativo: il fatto è qualificato come tentato furto ai fini del calcolo della pena e della prescrizione.
Definizione del reato di furto, qui nella forma tentata ai sensi dell'art. 56.
Circostanza aggravante/materiale del fatto (es. furto con specifiche modalità) considerata nella fattispecie penale oggetto del giudizio, rilevante ai fini della qualificazione del reato ma non ostativa all'estinzione per prescrizione.
Verificata l'assenza di cause di proscioglimento previste da questa norma; la Corte ha rilevato che non sussistono motivi alternativi che impediscano la declaratoria di estinzione per prescrizione.
Giurisprudenza (Sez.2, n.20654/2014; Sez.5, n.51475/2019)
Ripresa la giurisprudenza che chiarisce il regime degli atti interruttivi della prescrizione: perché la prescrizione non si perfezioni è necessario che non sia superato il termine massimo di cui all'art.160 e che tra atti interruttivi non trascorra un lasso superiore al termine ordinario di cui all'art.157.
Massime di principio
- Se il termine di prescrizione ordinario si è compiuto prima dell'atto processuale decisivo (es. decreto di citazione in appello), il reato deve essere dichiarato estinto e la sentenza impugnata annullata.
- Nel calcolo della prescrizione occorre verificare la data di consumazione del reato, la data da cui decorre il termine (spesso la sentenza di primo grado quando questa ferma la responsabilità), l'eventuale presenza di atti interruttivi e la natura di tali atti; l'assenza di atti interruttivi impedisce la sospensione del decorso della prescrizione.
- In caso di più atti interruttivi non è sufficiente che il termine massimo previsto dall'art.160 non sia superato: tra ciascun atto interruttivo non deve neppure essere trascorso un periodo superiore al termine ordinario previsto dall'art.157.
- La questione della prescrizione può essere sollevata sia dall'imputato sia dal Procuratore generale ed è sindacabile dalla Corte di legittimità; se fondata, la declaratoria di estinzione porta all'annullamento della sentenza anche senza rinvio quando l'accertamento è completo.
- Prima di ritenere valida una condanna in sede d'appello o successiva, controllare sempre le scadenze prescrizionali effettive e la presenza di atti interruttivi formali (con data certa) tra la sentenza di primo grado e l'atto processuale impugnato.
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