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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12708/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di assoluzione emessa dalla Corte d'appello di Torino (9/10/2024) per presunto travisamento della prova indiziaria e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.). Il Procuratore generale sosteneva che gli elementi indiziari raccolti (proprietà del veicolo, danni compatibili, frammento dello specchietto combaciante, tracce biologiche sul veicolo, disponibilità materiale dell'auto la mattina successiva, e intercettazioni disposte in un altro procedimento) fossero sufficienti per affermare oltre ogni ragionevole dubbio che l'imputato fosse alla guida al momento dell'incidente, e che la Corte d'appello avrebbe erroneamente accolto un'ipotesi alternativa meramente congetturale secondo la quale il veicolo poteva essere guidato da terzi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha respinto la richiesta di annullamento con rinvio; di conseguenza è stato confermato l'assoluzione pronunciata dalla Corte d'appello. La Suprema Corte ha ritenuto che: il ricorrente non abbia indicato omissioni decisive o travisamenti specifici degli elementi istruttori; la Corte di appello ha valutato gli indizi singolarmente e nella loro globalità e ha legittimamente ritenuto che gli elementi a carico (proprietà e disponibilità mattutina del veicolo, assenza di una spiegazione alternativa da parte dell'imputato, coincidenza tra frammento e specchietto, tracce biologiche) non fossero univoci e non consentissero di escludere con certezza la plausibile ipotesi alternativa che il veicolo fosse in uso a terzi al momento del sinistro. Inoltre la Cassazione ha rilevato l'inammissibilità probatoria delle intercettazioni rilevate in altro procedimento e ha osservato che il comportamento dell'imputato (assenza o mancata spiegazione) non può sovvertire il riparto dell'onere della prova. Non è stata riscontrata manifesta illogicità o contraddittorietà nella motivazione della Corte d'appello.

Norme richiamate

  • Codice penale - artt. 590-bis, comma 1; 583, comma 2, n. 3; 590-ter

    artt. 590-bis, comma 1; 583, comma 2, n. 3; 590-ter cod. pen.

    Norme che definiscono le fattispecie di reato addebitate all'imputato (lesioni personali gravissime, aggravanti e omissione di soccorso): il giudizio si è svolto sull'asserita responsabilità per tali reati, ma la Corte d'appello ha assolto per insufficienza probatoria rispetto all'onere di provare il ruolo di conducente.

  • Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. e)

    art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Norma che disciplina il motivo di ricorso per vizio di motivazione; il Procuratore generale ha invocato tale vizio contestando la valutazione degli indizi da parte della Corte d'appello.

  • Codice di procedura penale - art. 533, comma 1

    art. 533, comma 1 c.p.p. (standard 'al di là di ogni ragionevole dubbio')

    Principio dello standard probatorio necessario per la condanna. La Corte ha richiamato il corretto uso di tale criterio: la condanna richiede prova logica univoca o l'assenza di ricostruzioni alternative ragionevoli.

  • Codice di procedura penale - art. 192, comma secondo

    art. 192, comma secondo c.p.p.

    Richiama la regola metodologica per risolvere l'ambiguità degli indizi: i singoli indizi vanno valutati per la loro valenza qualitativa e poi integrati nel giudizio globale. La Corte ha applicato tale metodo nel valutare la non univocità degli indizi.

  • Codice di procedura penale - art. 270

    Norma che tutela la utilizzabilità delle intercettazioni; la Corte ha ricordato che il contenuto delle intercettazioni svolte in un altro procedimento non poteva essere utilizzato nel presente giudizio, per cui tale elemento non poteva assumere valore decisivo.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e altre pronunce)

    richiamo a Sez. U. n. 6682/1992 (Musumeci) e successive pronunce su prova indiziaria e valutazione globale

    La sentenza si è allineata ai principi consolidati di legittimità: valutare singolarmente e poi unitariamente gli indizi; la duplicità di ricostruzioni alternative non determina automaticamente vizio di motivazione se è stata compiuta una disamina effettiva e non manifestamente illogica.

Massime di principio

  • La proprietà del veicolo e la sua disponibilità in un momento successivo all'evento non sono di per sé sufficienti a provare che il proprietario fosse il conducente al momento del fatto: occorre che gli indizi siano univoci o che le ricostruzioni alternative risultino irrimediabilmente inconsistentI con le risultanze probatorie.
  • In materia di prova indiziaria il giudice deve valutare ciascun indizio per la sua valenza qualitativa e poi procedere a un esame unitario: solo dalla combinazione rigorosa e coerente degli indizi può emergere la prova logica che giustifica una condanna "al di là di ogni ragionevole dubbio".
  • Intercettazioni e rilievi disposti in procedimenti diversi sono, di regola, utilizzabili solo nei limiti consentiti dalla legge: la loro esistenza non sostituisce la prova diretta o la necessaria consistenza degli indizi ammessi nel processo in esame.
  • Il comportamento o il silenzio dell'imputato possono essere considerati come elementi 'aliunde' ma non possono sovvertire il riparto dell'onere probatorio; l'assenza o la mancata spiegazione non bastano a colmare carenze di prova a carico.
  • La Corte di cassazione esercita un sindacato sulla motivazione, non un riesame di merito: per ottenere l'annullamento per vizio motivazionale occorre dimostrare contraddizioni manifeste o travisamenti specifici degli elementi probatori, non una semplice diversa valutazione degli stessi.
  • Per chi indaga e per l'accusa: quando si fonda una richiesta di condanna su elementi indiziari, è necessario raccogliere elementi che escludano concretamente e non solo astrattamente le ipotesi alternative, oppure acquisire elementi diretti che colleghino in modo non equivoco l'imputato al comportamento contestato.

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