Sentenza del 11/12/2015 n. 25019 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato la cartella esattoriale relativa all'IRPEF 2000, sostenendo, tra l'altro, la violazione delle regole sul controllo automatizzato e sulla decadenza dalla riscossione, vizi formali della cartella, nonché l'erronea tassazione di una plusvalenza derivante dalla cessione del 40% della partecipazione nella società ISYI s.r.l. La controprestazione consisteva in azioni della società capogruppo statunitense ISS Inc., che secondo il contribuente erano state trasferite e rese negoziabili soltanto nel 2001, mentre nella dichiarazione dei redditi 2000 era stato indicato, per errore e in misura eccessiva, il valore di euro 856.181,25.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate e accolto, per quanto di ragione, il ricorso incidentale del contribuente. Ha ritenuto che la plusvalenza non fosse fiscalmente realizzata nel 2000, poiché nel contratto di quell'anno era stato assunto soltanto l'obbligo di trasferire le azioni, effettivamente trasferite nel 2001. La cartella, fondata sui dati errati indicati nella dichiarazione per il 2000, è stata quindi annullata e la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente. È stato escluso l'obbligo di un previo avviso bonario, poiché l'Amministrazione si era limitata a liquidare l'imposta dichiarata dal contribuente. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per metà; per la parte residua l'Agenzia è stata condannata al pagamento di euro 7.500, oltre al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Il controllo automatizzato può liquidare l'imposta sulla base dei dati dichiarati. Se la cartella recepisce un importo indicato dallo stesso contribuente, non è necessaria una previa rettifica sostanziale né, secondo la Corte, l'invio di un avviso bonario.
TUIR, artt. 81, comma 1, lett. c), e 82, comma 5
La plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni deve essere imputata al periodo d'imposta in cui l'operazione fiscalmente si realizza. Nel caso concreto ciò è avvenuto nel 2001, quando le azioni date in contropartita furono effettivamente trasferite e divennero disponibili.
D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis
Il termine annuale per la dichiarazione integrativa riguarda specificamente l'utilizzo in compensazione del credito eventualmente risultante e non impedisce, in generale, di far valere anche in sede giudiziale errori contenuti nella dichiarazione.
D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2
La norma è stata richiamata dai giudici di merito per la riduzione a un terzo delle sanzioni; tuttavia la Cassazione, annullando la cartella per errata imputazione temporale della plusvalenza, ha definito la controversia accogliendo il ricorso del contribuente.
Costituzione, art. 53
"Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva"
La tassazione deve riflettere un indice effettivo e oggettivo di ricchezza. Non può essere imposto un tributo superiore a quello previsto dalla legge solo perché il contribuente ha commesso un errore dichiarativo.
Costituzione, art. 97
Il principio di correttezza e buon andamento dell'azione amministrativa sostiene la possibilità di correggere errori dichiarativi, evitando che l'Amministrazione pretenda somme non dovute in base alla reale situazione fiscale.
D.L. n. 143 del 2003, art. 1, comma 2-octies
La proroga del termine per rendere esecutivo il ruolo, invocata nei gradi di merito, non è stata decisiva poiché la cartella è stata annullata per errata imputazione della plusvalenza all'anno 2000.
Massime di principio
- Una plusvalenza deve essere imputata al periodo d'imposta in cui si verifica effettivamente il trasferimento del bene o del diritto e si manifesta una disponibilità economica concreta, non necessariamente alla data di un accordo preliminare o dell'assunzione di un obbligo futuro.
- Se la controprestazione consiste in azioni non ancora trasferite, disponibili o negoziabili, la realizzazione fiscale della plusvalenza può collocarsi nell'anno in cui tali azioni vengono effettivamente attribuite e diventano monetizzabili.
- La dichiarazione dei redditi è, in linea generale, una dichiarazione di scienza e giudizio: gli errori di fatto o di diritto possono essere corretti anche in sede contenziosa quando producano un'imposizione maggiore di quella prevista dalla legge.
- Il fatto che un importo sia stato indicato dal contribuente nella dichiarazione non rende automaticamente dovuta l'imposta se l'importo si riferisce al periodo d'imposta sbagliato o non corrisponde alla reale capacità contributiva.
- Il controllo automatizzato fondato esclusivamente sui dati dichiarati non richiede normalmente un previo avviso bonario; ciò non impedisce però al contribuente di contestare giudizialmente l'erroneità sostanziale o temporale della pretesa.
- Anche un'operazione qualificabile come permuta può generare una plusvalenza tassabile; la qualificazione contrattuale dell'operazione non esclude di per sé la tassazione.
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