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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10705/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia in carcere disposta dal GIP nei confronti di Roberto Merlino per il reato di estorsione aggravata (capo 19), contestata in concorso con il cognato Salvatore Gatto e con l'aggravante di aver agito per agevolare la "famiglia dei barcellonesi" (art. 416-bis.1). Si contesta che Merlino avrebbe imposto a imprenditori ortofrutticoli acquisti maggiori e a prezzi maggiorati, impedendo loro di rivolgersi ad altri fornitori e pretendendo somme non dovute. Le fonti indiziarie richiamate nei provvedimenti cautelari includono dichiarazioni delle persone offese, intercettazioni telefoniche e ambientali (anche con agente intrusore), evidenze raccolte in precedenti operazioni (tra cui l'operazione "Dinastia") e elementi che ricostruiscono la permanenza di una consorteria mafiosa sul territorio. Il difensore ha dedotto carenza di elementi individualizzanti specifici a carico di Merlino, natura non estorsiva di alcune condotte (sostanzialmente richieste di somme dovute), incensuratezza del cliente, mancanza di ulteriori contatti con il sodalizio salvo il cognato, e assenza di motivazione idonea a escludere misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico). Si lamentava inoltre la presunta omissione della motivazione in ordine al pericolo di inquinamento probatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto irricevibile la rivalutazione degli elementi probatori e delle scelte del giudice del merito, richiamando il divieto di sindacare in cassazione la valutazione di merito sugli indizi e sull'adeguatezza delle misure cautelari, salvo motivazione manifestamente illogica. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame non manifestamente illogica: è stato valorizzato il concorso con un noto esponente del clan (Salvatore Gatto), il riferimento al vertice del clan fatto all'inizio dell'attività estorsiva, la lunga durata e la reiterazione della condotta e il timore di ritorsioni creato nelle vittime. La Corte ha richiamato la presunzione relativa di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. considerando applicabile l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, e ha ritenuto congrua la scelta di escludere gli arresti domiciliari (anche con controllo elettronico) in ragione dei costanti contatti con soggetti inseriti nel contesto mafioso (in particolare il cognato Gatto). Conseguentemente il ricorso è stato respinto come inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha disposto gli adempimenti previsti per il caso in cui non derivi la liberazione dell'indagato (art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 416‑bis cod. pen. (circostanza aggravante richiamata come art. 416‑bis.1)

    La Corte ha ritenuto applicabile la circostanza aggravante collegata all'aver agito avvalendosi o agevolando il sodalizio mafioso; la presenza dell'aggravante rafforza la presunzione relativa di esigenze cautelari

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Viene richiamata la presunzione relativa di pericolosità sociale per talune fattispecie (che impone al giudice di motivare solo l'eventuale esclusione delle esigenze cautelari); la Corte l'ha applicata in relazione all'estorsione aggravata

  • art. 275‑bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina gli strumenti elettronici di controllo a distanza (braccialetto); la Corte ha ricordato che la valutazione di inadeguatezza delle misure alternative quale conseguenza pregiudiziale implica anche l'impossibilità di impiegare tali strumenti

  • art. 51, comma 3‑bis cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento normativo collegato alla disciplina cautelare e alla presunzione connessa a talune fattispecie, a supporto della valutazione del giudice di merito

  • art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma processuale relativa agli adempimenti che devono essere posti in essere qualora dalla pronuncia non derivi la liberazione dell'indagato; la Corte ha disposto che siano eseguiti gli adempimenti previsti

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione ai presupposti per l'esonero dal pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non ricorrere le condizioni per l'esonero e ha liquidato l'importo

Massime di principio

  • Il sindacato in Cassazione sulle misure cautelari è molto limitato: non si possono rimettere in discussione i fatti e la valutazione degli indizi fatta dal giudice del merito, salvo motivazione manifestamente illogica, incompleta o apparente
  • Quando è contestata un'estorsione aggravata dall'agevolazione o dall'appartenere a un clan (art. 416‑bis), opera una presunzione relativa di esigenze cautelari (art. 275 c.p.p.), che il difensore deve specificamente e documentatamente riuscire a confutare per ottenere misure meno afflittive
  • Per ottenere la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico) è necessario dimostrare, con elementi concreti e specifici, l'assenza di contatti idonei a eludere la misura e la non attualità del pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio
  • La mera eccezione di incensuratezza o l'asserita natura diversa (es. richieste di somme ritenute dovute) non è di per sé sufficiente se il quadro probatorio (intercettazioni, dichiarazioni delle vittime, collegamenti con soggetti del clan) è consistente e motivato dal giudice
  • Il giudizio sull'inadeguatezza delle misure alternative in radice (cioè la decisione che altre misure non possono contenere il rischio) comporta implicitamente anche l'esclusione dell'impiego degli strumenti di controllo a distanza; tale valutazione è rimessa al giudice del merito e in Cassazione è sindacabile solo per vizi gravi di motivazione
  • In sede di impugnazione cautelare occorre puntare non solo su censure generiche ma su specifici vizi di motivazione del provvedimento (incoerenza, lacune, contraddittorietà) o su documenti nuovi e concreti che modifichino il giudizio sulle esigenze cautelari

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