Sentenza n. 1011/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso relativa alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti e alle somme per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso che aveva accertato il suo diritto alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti per gli anni scolastici indicati nella motivazione e aveva condannato il Ministero al pagamento delle somme risultanti dal ricalcolo dei cedolini, oltre rivalutazione monetaria o interessi legali. Successivamente alla notifica del ricorso, il Ministero ha messo a disposizione le somme dovute per l’aggiornamento e la formazione del docente ai sensi dell’art. 1, comma 121, l. 107/2015, determinando il venir meno dell’interesse alla decisione sul ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l’Amministrazione ha adempiuto, seppure tardivamente, alla pretesa della ricorrente. Ai fini della soccombenza virtuale, il Collegio ha ritenuto fondata la domanda, valorizzando la pacifica spettanza delle somme e l’erogazione tardiva da parte del Ministero. Le spese sono state tuttavia compensate per metà, in ragione dell’adempimento spontaneo e conciliativo dell’Amministrazione, e poste per la residua metà, pari a 400 euro, a carico del Ministero, con restituzione del contributo unificato, spese generali e accessori di legge. Il contributo unificato è stato posto a carico della parte soccombente, anche in presenza di compensazione parziale delle spese.
Norme richiamate
La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede le somme destinate all’aggiornamento e alla formazione del docente, la cui spettanza è stata riconosciuta nel caso concreto.
Consentono al giudice di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite in presenza di specifiche ragioni, nonostante la soccombenza virtuale di una parte.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Il contributo unificato grava sulla parte soccombente anche quando le spese processuali sono compensate, non potendo il giudice disporne la compensazione né modificarne l’importo.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione del ricorso, l’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Ai fini della regolazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può procedere a una valutazione di soccombenza virtuale, esaminando quale parte sarebbe risultata vittoriosa sulla base della fondatezza della domanda.
- L’adempimento spontaneo dell’Amministrazione, anche se tardivo, può costituire una ragione specifica per compensare in tutto o in parte le spese di lite, in quanto comportamento di tipo conciliativo finalizzato alla definizione del contenzioso.
- Il contributo unificato grava ex lege sulla parte soccombente anche in caso di compensazione, totale o parziale, delle spese di giudizio e non è rimesso alla discrezionalità del giudice.
Come è indicizzato
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