Cassazione Civile, Ordinanza n. 26476/2022 del 08/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società e dei suoi soci: l'Ufficio, sulla base di un processo verbale di constatazione, aveva recuperato a tassazione costi ritenuti indebitamente dedotti dalla società per gli anni 2006-2008, ai fini IRES e IRAP, nonché l'IVA detratta, in relazione a fatture emesse da società asseritamente fittizie e riferite a operazioni considerate inesistenti; nei confronti dei soci era stato poi contestato maggior reddito da partecipazione ai fini IRPEF. La CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia ritenendo che vi fossero elementi idonei a escludere una dolosa partecipazione dell'amministratore/socio a una macchinazione illecita, valorizzando la documentazione contabile prodotta e il decreto di archiviazione penale che dava conto della negoziazione degli assegni emessi in favore delle società fatturanti. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la legittimità delle riprese fiscali senza corretta applicazione dei criteri probatori in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, attribuendo rilievo a elementi non decisivi e omettendo di considerare che, una volta provata dall'Ufficio la fittizietà del fornitore e gli indizi oggettivi della frode, grava sul contribuente la prova contraria della propria diligenza massima e della mancata consapevolezza dell'illecito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha osservato che, in tema di IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e, anche presuntivamente, la consapevolezza o conoscibilità da parte del cessionario della frode; solo dopo tale prova grava sul contribuente l'onere di dimostrare di aver adoperato la massima diligenza esigibile. Ha quindi censurato la CTR per avere valorizzato elementi ritenuti inconferenti ai fini della prova della buona fede del contribuente e per avere attribuito rilievo a risultanze penali non decisive, senza corretta applicazione dei criteri di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Sicilia in diversa composizione, anche per verificare l'eventuale incidenza, sulle imposte dirette, dello ius superveniens richiamato in motivazione e per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Viene utilizzato come parametro per censurare la violazione di legge sostanziale e la falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. nella valutazione probatoria della CTR.
Richiamato come norma sul riparto dell'onere della prova: l'Ufficio deve provare gli elementi della frode, poi il contribuente deve fornire prova contraria della propria diligenza.
Richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte ribadisce che il giudice di merito deve verificare gravità, precisione e concordanza degli indizi e compiere una valutazione di sintesi, non atomistica.
Richiamato unitamente all'art. 2729 c.c. quale base del ragionamento presuntivo.
Richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.
art. 14, comma 4-bis
Richiamato come ius superveniens da verificare in sede di rinvio con riguardo alle imposte dirette.
D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 1
Citato quale fonte della modifica normativa richiamata come ius superveniens.
Citata come legge di conversione del D.L. n. 16/2012.
Massime di principio
- In materia di IVA, se l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche che il cessionario fosse consapevole o dovesse esserlo, usando l'ordinaria diligenza, della sostanziale inesistenza del contraente.
- Una volta assolto tale onere probatorio da parte dell'Ufficio, spetta al contribuente dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto per non essere coinvolto nella frode.
- La prova della consapevolezza della frode può essere fornita anche per presunzioni, ma il giudice di merito deve applicare correttamente i requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi, con una valutazione complessiva e non frammentaria del materiale probatorio.
- In cassazione è sindacabile la violazione dei criteri legali di formazione della prova presuntiva quando il giudice di merito attribuisca rilievo a elementi inconferenti o ometta la necessaria valutazione di sintesi.
- Nella verifica della buona fede del contribuente, non assumono rilievo decisivo la regolarità formale della contabilità o dei pagamenti, né l'assenza di un vantaggio economico dalla rivendita dei beni o dei servizi, se risultano elementi oggettivi idonei a dimostrare la conoscibilità della frode.
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