Cassazione Penale, Sentenza n. 26289/2023 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Ancona del 07/12/2021 con diversi motivi: contestazione della utilizzazione e valutazione di intercettazioni disposte in altro procedimento (art. 270 c.p.p.), carenza o carenza di motivazione su circostanze attenuanti/aggiuntive (es. art. 62 n.4 e art. 61 n.5 c.p.), mancata escussione di testi a discarico, vizio di motivazione sull'elemento psicologico di reati di ricettazione (art. 648 c.p.) e deduzioni di estinzione per prescrizione ovvero di estinzione per sopravvenuta improcedibilità a seguito della riforma che ha reso procedibili a querela alcuni furti (d.lgs. 10/10/2022 n.150). In sintesi: i ricorrenti hanno chiesto annullamenti e/o rinnovazione del giudizio in relazione a ritenute incongruità probatorie, vizi motivazionali e questioni di prescrizione/procedibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha deciso diversamente per i tre ricorrenti. Per Gezim Bami: annulla senza rinvio la sentenza limitatamente ai capi 2), 4) e 8) per sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale (difetto di querela dopo la riforma che ha reso quei furti procedibili a querela) e per il capo 11) annulla perché il reato era estinto per prescrizione; conserva irrevocabile la condanna per il capo 9) (ricettazione) e dispone il rinvio alla Corte d'Appello di Perugia per la rideterminazione della pena relativa al capo 9). Per Dritan Milloshi: i ricorsi sono dichiarati inammissibili; le condanne restano confermate; il ricorrente è condannato alle spese processuali e a versare C 3.000,00 alla Cassa delle ammende per inammissibilità per colpa processuale. Per Fredi Maloku: i ricorsi sono dichiarati inammissibili; le condanne restano confermate; egli è condannato alle spese processuali e a versare C 3.000,00 alla Cassa delle ammende. La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul rapporto tra impugnazione valida e sopravvenute cause di non punibilità/nuova procedibilità a querela: la procedibilità a querela opera se il rapporto di impugnazione è validamente instaurato; un ricorso inammissibile impedisce l'operatività retroattiva della nuova procedibilità.
Norme richiamate
Ha reso procedibili a querela alcuni furti; la Corte ha ritenuto applicabile la modifica solo se il rapporto di impugnazione è validamente instaurato; in mancanza (ricorso inammissibile) la nuova procedibilità non opera retroattivamente nei confronti del ricorrente
Principio che impone la declaratoria immediata di cause di non punibilità sopravvenute quando l'impugnazione è validamente proposta; richiede però che l'impugnazione sia effettiva (non inammissibile)
Regola l'utilizzabilità delle intercettazioni: la Corte ha ritenuto possibile l'utilizzo dei risultati di intercettazioni disposte in altro procedimento quando ricorra l'arresto obbligatorio in flagranza o quando sia rispettata la disciplina che consente l'impiego in diversi procedimenti
Norma sul furto aggravato; la sua riformulazione/interpretazione ha influito sulla procedibilità a querela dei furti contestati
Circostanze aggravanti del furto (lett. n.5: compimento in abitazione o luogo destinato a dimora etc.); la Corte ha esaminato l'applicazione dell'aggravante (anche in relazione all'orario notturno)
Aggravante collegata alla maggiore offensività; la Corte ha evidenziato contraddittorietà della motivazione quando l'aggravante è esclusa per alcuni capi (notte) e invece ritenuta per altri in base alla mancata sorveglianza
Disciplina i termini di prescrizione: la Corte ha calcolato i termini tenendo conto della recidiva reiterata e degli atti interruttivi, per stabilire la prescrizione del capo 11)
Rilevato nella misura dell'aumento di pena per effetto di circostanze speciali (incidenza sul calcolo della prescrizione)
Ricettazione: la Corte ha ritenuto corretta la motivazione che desumeva il dolo eventuuale dalla vendita a prezzo irrisorio; su questo capo la condanna è stata dichiarata irrevocabile per Bami
Prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per alcuni reati: la Corte ha rilevato che, per il reato di cui al capo 2), opera l'arresto obbligatorio e quindi l'art. 270 c.p.p. consente l'uso delle intercettazioni anche in diverso procedimento
Riferimento valutativo sulla connessione tra procedimenti: la Corte ha osservato che non era necessaria una connessione ai sensi di art.12 per ritenere utilizzabili risultati intercettativi in nuovo procedimento, alla luce delle regole sull'arresto in flagranza
Consente l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende per inammissibilità derivante da colpa; la Corte ha disposto l'obbligo di C 3.000,00 per Milloshi e Maloku
Norma sulla irrevocabilità della sentenza quando l'affermazione della responsabilità è divenuta definitiva; applicata dalla Corte per rendere irrevocabile la condanna di Bami al capo 9)
Giurisprudenza (Sez. U.)
es. Sez. U., n. 40150 del 21/06/2018 (Salatino); Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)
Principi richiamati: l'art.129 c.p.p. richiede impugnazione valida per far operare sopravvenute cause di non punibilità; un ricorso inammissibile impedisce che una modifica normativa favorevole (procedibilità a querela) operi retroattivamente
Massime di principio
- La modifica normativa che rende un reato procedibile a querela opera retroattivamente solo se il rapporto di impugnazione è validamente instaurato: un ricorso inammissibile impedisce l'applicazione della nuova procedibilità in sede di legittimità
- Se un reato diventa procedibile a querela per effetto di riforma, la mancata presentazione della querela nei termini (tre mesi dall'evento o tre mesi dall'entrata in vigore della riforma) determina la sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale
- Le intercettazioni disposte in un procedimento possono essere utilizzate in altro procedimento quando la disciplina processuale (es. art. 270 c.p.p., casi di arresto in flagranza) lo consente; la Cassazione richiede però che il giudice di merito motivi con chiarezza la valutazione del loro contenuto
- La prescrizione va calcolata sulla base della corretta qualificazione del reato e tenendo conto di eventuali aumenti di pena (recidiva, circostanze speciali) e delle sospensioni/interruzioni del termine processuale
- La Cassazione non svolge un sindacato di merito sul compendio probatorio: i rilievi sull'interpretazione delle prove (intercettazioni, valutazioni di sospetto vs dolo) richiedono critica argomentata e specifica per evitare l'inammissibilità per aspecificità
- Quando la sentenza di merito ha dichiarato l'affermazione della responsabilità definitiva per un capo (ai sensi degli strumenti procedurali), la Cassazione può dichiararla irrevocabile e limitare l'annullamento agli aspetti procedurali o prescrizionali effettivamente riscontrati
- La mancata tempestiva escussione di testimoni a discarico può essere censurata, ma la Corte di legittimità verifica soltanto la rilevanza della omissione rispetto al compendio probatorio già valutato dai giudici di merito
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26274/2023 del 19/06/2023
- Sentenza penale · 19 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26276/2023 del 19/06/2023
- Sentenza penale · 19 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26278/2023 del 19/06/2023
- Sentenza penale · 19 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26279/2023 del 19/06/2023
- Sentenza penale · 19 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26280/2023 del 19/06/2023
- Sentenza penale · 19 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26281/2023 del 19/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →