Cassazione Penale, Sentenza n. 45622/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania del 22/06/2024 che, in sede di riesame, aveva confermato le ordinanze del Giudice per le indagini preliminari (9 e 15 maggio 2024) con cui era stata applicata la custodia cautelare in carcere al ricorrente per i reati di associazione per delinquere finalizzata a plurime violazioni fiscali, reimpiego di denaro di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) e riciclaggio. Il ricorrente deduceva violazione di legge in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di riciclaggio e vizio della motivazione quanto alle esigenze cautelari.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile perché, nell'interesse del ricorrente, è stata depositata in cancelleria rinuncia rituale al ricorso. Conseguentemente la Corte non ha esaminato nel merito le censure sulla sussistenza dei gravi indizi e sulle esigenze cautelari. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro duemila alla Cassa delle Ammende, somma commisurata al grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata per qualificare il reato di reimpiego di denaro di provenienza illecita/riciclaggio oggetto delle misure cautelari; la sentenza indica che i provvedimenti restrittivi erano stati adottati anche in relazione a tale fattispecie
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in cassazione a seguito della rinuncia rituale del ricorrente; conseguente pronuncia sulle spese e sulla sanzione pecuniaria
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione (comunicazioni/amministrazione consequenziale alla declaratoria di inammissibilità)
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso in cassazione comporta la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 591(1)(d) c.p.p. e impedisce alla Corte di esaminare il merito delle censure sollevate.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per rinuncia, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una somma alla Cassa delle Ammende, commisurata al grado di colpa determinante l'inammissibilità.
- La conferma in sede di riesame delle misure cautelari adottate dal GIP (custodia in carcere) mantiene efficacia fintanto che non intervenga un provvedimento giurisdizionale che la revoca o la modifica; l'inammissibilità del ricorso non incide di per sé sulla permanenza della misura cautelare già confermata.
- In una contestazione sulle esigenze cautelari o sulla sussistenza di gravi indizi, se si intende ottenere il sindacato di legittimità, è necessario non rinunciare al ricorso: la rinuncia impedisce la valutazione della fondatezza delle censure da parte della Corte di cassazione.
- Nei casi di misure per reati economico-finanziari (associazione per delinquere finalizzata a violazioni fiscali, riciclaggio, reimpiego), il giudice valuta sia elementi indiziari specifici sia esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, reiterazione del reato); l'assenza di esame di merito per rinuncia non produce precedenti sul corretto apprezzamento di tali esigenze.
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