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Sentenza

Sentenza del 08/04/2015 n. 6992 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di accertamento ICI per il 1999 relativo ai fabbricati e alle costruzioni coperte dello stabilimento balneare gestito da B.M. su area demaniale in concessione. Il Comune sosteneva, con tre motivi, che l’assenza di accatastamento o di rendita non esentasse dall’imposta e che, in mancanza di una rendita catastale e delle scritture contabili della contribuente, fosse legittimo determinare autonomamente la base imponibile mediante una stima del proprio Ufficio Tecnico, anche in collaborazione con l’Agenzia del Territorio. Invocava inoltre l’obbligo di contribuzione secondo capacità contributiva. La contribuente contestava l’accertamento e aveva ottenuto ragione dalla CTR della Toscana, che aveva ritenuto illegittimo il metodo comunale: il Comune può stabilire l’aliquota, ma non introdurre criteri propri per determinare la base imponibile in sostituzione delle regole catastali.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune, senza pronunciarsi nel merito sulla legittimità della stima comunale o sull’assoggettabilità a ICI dei fabbricati privi di rendita. Ha ritenuto inammissibile il ricorso contro l’Agenzia del Territorio, estranea ai precedenti gradi; non ha disposto l’integrazione del contraddittorio con S.E.Pi. S.p.A., perché superflua alla luce dell’inammissibilità del ricorso e del principio di ragionevole durata del processo. I tre motivi sono stati giudicati inammissibili per l’assoluta genericità e astrattezza dei quesiti di diritto richiesti dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis; inoltre, il secondo motivo cumulava vizi di violazione di legge e di motivazione senza il necessario distinto momento di sintesi per quest’ultimo. Resta quindi ferma la sentenza della CTR Toscana n. 62/01/08, depositata il 23 ottobre 2008, che aveva accolto l’appello della contribuente e annullato l’accertamento ICI 1999. Le spese di Cassazione sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti dell’Agenzia, che non aveva svolto difese.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis)

    Essi, infatti, risultano formulati in modo generico ed astratto (cfr. tra le molte, Cass. civ. sez. unite 5 gennaio 2007, n. 36) senza alcun riferimento specifico alla fattispecie e - con riferimento ai denunciati vizi di violazione di legge - senza che, oltre al riferimento indicato delle norme che si assumono violate, sia specificamente indicata la correlativa statuizione della decisione impugnata che si assume erronea in diritto.

    Il ricorso per cassazione soggetto all’art. 366-bis c.p.c. deve contenere quesiti di diritto specifici e riferiti alla decisione impugnata, non interrogativi generali o astratti. Quando è denunciato anche un vizio motivazionale, occorre inoltre un distinto momento di sintesi che individui chiaramente il fatto controverso e decisivo.

  • Art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. civ. sez. 3, 20 maggio 2013, n. 12248; Cass. civ. sez. 2, 23 settembre 2011, n. 19443) ha avuto modo di chiarire che in tema di ricorso per cassazione è inammissibile la congiunta proposizione di doglianze ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3) e 5), salvo che non sia accompagnata dalla formulazione, per il primo vizio, del quesito di diritto, nonchè, per il secondo, del momento sintesi (cfr. Cass. civ. sez. unite 1 ottobre 2007, n. 20603) o riepilogo, in forza della duplice previsione dell'art. 366 bis c.p.c..

    La denuncia congiunta di violazione di legge e vizio di motivazione richiede, nel regime dell’art. 366-bis c.p.c., gli adempimenti distinti previsti per ciascun vizio: quesito di diritto per il primo e momento di sintesi per il secondo. La mancanza del riepilogo relativo al vizio motivazionale rende inammissibile la censura.

  • Art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    La disposizione era invocata dal Comune per sostenere la possibilità di determinare la base imponibile ICI con una stima tecnica comunale quando mancassero rendita catastale e scritture contabili. La Cassazione non ha però esaminato nel merito questa tesi: il motivo è stato dichiarato inammissibile per la formulazione generica del quesito e, quanto al vizio motivazionale, per la mancanza del necessario momento di sintesi.

  • Legge 11 agosto 1939, n. 1249, art. 28

    Il Comune l’aveva richiamata nel primo motivo in relazione all’omessa dichiarazione catastale e alla mancanza di rendita. La Corte non ne ha stabilito l’applicazione sostanziale al caso, avendo dichiarato inammissibile il motivo per inidoneità del quesito di diritto.

  • D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, art. 34-quinquies

    La norma era indicata dal Comune a sostegno del primo motivo relativo agli immobili non dichiarati o privi di rendita. La Corte non ne ha interpretato il contenuto nel merito, perché il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • Art. 53 della Costituzione

    Il Comune lo invocava per sostenere che la capacità contributiva e l’obbligo di concorrere alle spese pubbliche imponessero una stima comunale dei manufatti non accatastati. La Cassazione non ha deciso questa questione sostanziale, giudicando astratto e inammissibile il quesito formulato.

  • Art. 1367 c.c.

    Il Comune lo aveva richiamato, insieme all’art. 53 Cost., a sostegno di una lettura dell’art. 5 del D.Lgs. n. 504 del 1992 che consentisse o imponesse la stima autonoma. La Corte non ha esaminato tale interpretazione nel merito, poiché il quesito conclusivo era astratto.

Massime di principio

  • La decisione è processuale e non afferma che gli immobili privi di rendita siano esenti da ICI, né stabilisce che il Comune possa sempre determinare autonomamente la base imponibile: tali questioni sono rimaste senza decisione nel merito.
  • Nei ricorsi soggetti all’art. 366-bis c.p.c., il quesito di diritto deve confrontarsi con la specifica statuizione impugnata e spiegare quale regola giuridica si assume erroneamente applicata; una domanda astratta o formulata come interpello può comportare l’inammissibilità.
  • Se il ricorso denuncia insieme violazione di legge e vizio di motivazione nel regime dell’art. 366-bis c.p.c., servono sia il quesito di diritto sia un autonomo momento di sintesi che identifichi il fatto controverso e decisivo.
  • Un motivo inammissibile per difetti di formulazione non consente alla Corte di cassazione di decidere le questioni sostanziali che vi sono prospettate; l’esito lascia quindi ferma la pronuncia impugnata senza trasformarne necessariamente le motivazioni in un principio di merito stabilito dalla Cassazione.
  • L’integrazione del contraddittorio con un litisconsorte processuale può essere ritenuta superflua quando il ricorso è comunque destinato a essere dichiarato inammissibile sotto altri profili, in applicazione del principio di ragionevole durata del processo.

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